I reati contro la famiglia: analisi dei delitti previsti agli articoli 570, 571 e 572 c.p.

 
Premessa. L’evoluzione storica della tutela della famiglia.
L’interesse mostrato dal Codice Rocco per i reati contro la famiglia deve essere interpretato alla luce del contesto storico e del regime politico in cui tale corpo normativo veniva concepito. Nell’ottica del regime autoritario e fascista la famiglia rivestiva un ruolo strumentale per il raggiungimento di fini sopraindividuali e collettivi, in quanto il nucleo familiare rappresentava un seminarium Rei publicae, una cellula base del tessuto sociale nazionale. L’avvento della Costituzione ha mutato radicalmente la situazione, invertendo i termini della tutela. Se in origine oggetto della tutela era la famiglia in quanto nucleo essenziale dell’ordinamento statale, la protezione si è poi rivolta direttamente al soggetto membro della famiglia, in coerenza con il passaggio da una visione strumentale dell’individuo ad una in cui l’individuo rappresenta l’oggetto e il fine della tutela medesima.
La violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p.
Fatte queste doverose premesse è possibile ora analizzare le principali fattispecie di reato contro la famiglia.
L’art. 570 c.p. sanziona la violazione degli obblighi di assistenza familiare[1]. Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza trattasi di una norma a più fattispecie[2], anche se parte della dottrina precisa che solo il primo comma rappresenti una norma a più fattispecie, ravvisando invece nel secondo comma una disposizione a più norme[3]. Difatti il primo comma punisce “chiunque”- anche se il termine è utilizzato impropriamente dal legislatore, trattandosi invece di reato proprio– “abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale, o alla qualità di coniuge”, mentre il secondo comma prescrive la congiunta applicazione delle pene di cui al I comma a chi: “1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa”. Per quanto riguarda la norma di cui al primo comma deve rilevarsi l’ambiguità dei concetti di “ordine” o “morale” delle famiglie, tanto da potersi validamente dubitare della sua costituzionalità per contrasto con il principio di legalità in materia penale, ed in particolare con i suoi corollari della tassatività-determinatezza della fattispecie incriminatrice. Sempre riguardo al primo comma, la condotta è individuata dai due gerundi “abbandonando il domicilio domestico” e “serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie” poiché la sottrazione dagli obblighi di assistenza rappresenta invece l’evento conseguenza della condotta, senza il quale non si configura il reato. Si nota altresì tra le diverse fattispecie dell’articolo in esame una speculare diversità dei soggetti attivi, passivi e dei beni giuridici tutelati (per es. nel n.1 del II comma si tutela solo il patrimonio della persona offesa e non il bene giuridico della coesione del nucleo familiare di cui al primo comma). Infine l’ultimo comma con una clausola di sussidiarietà afferma che il presente articolo non si applica “se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge”, intendendo per altra disposizione una disposizione diversa dallo stesso art. 570 c.p.
Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina ex art. 571 c.p.
Il successivo articolo 571 c.p., rubricato “abuso dei mezzi di correzione o di disciplina” punisce invece “Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte”, prevedendo pene proporzionalmente più gravi a seconda che dal fatto derivi il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente (reclusione fino a sei mesi), una lesione personale (pena degli artt. 582 e 583 c.p. ridotte a un terzo) o la morte (reclusione da tre a otto anni). La maggiore problematica del reato in esame è rappresentata dalla esatta individuazione della nozione di “abuso”. Il termine “abuso” è stato oggetto di annosi dibattiti giurisprudenziali e dottrinari soprattutto in relazione al reato di abuso d’ufficio di cui all’art. 323 c.p. poiché, trattandosi di un concetto ontologicamente soggettivo e relativo, può rappresentare uno strumento in mano al giudice per effettuare valutazioni discrezionali o arbitrarie.
Per quanto riguarda i casi inerenti al rapporto di istruzione e/o educazione tra l’insegnate e l’alunno, si è assistiti ad una evoluzione in termini repressivi della giurisprudenza in ragione del radicale mutamento socioculturale degli ultimi decenni. Infatti, fino all’avvento dei movimenti studenteschi degli anni ‘70 l’insegnate era solito educare severamente i propri alunni ricorrendo spesso a metodi che integravano una vera e propria condotta violenta (si pensi alla “bacchettata” sulle mani) il tutto con la piena approvazione dei genitori. Oggi, al contrario, un qualsivoglia atto di violenza non è minimante tollerato neanche per le più azzardate bravate dell’alunno indisciplinato. Tuttavia, forse anche a causa del decadimento del ruolo sociale e professionale dell’insegnante, non sono mancati casi in si è “abusato” dell’applicazione del reato in questione (si pensi alla maestra condannata perché dà dello “sciocchino” al proprio discepolo poco preparato).
Maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p.
Passando all’analisi dell’articolo 572 c.p., viene punito con la pena della reclusione da tre a sette anni “chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente (l’art. 571 c.p. “abuso dei mezzi di correzione o di disciplina”), maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte”.
La differenza dal meno grave reato di cui all’art. 571 c.p. si sostanzia nella differente condotta, ovverosia i “maltrattamenti”, che la giurisprudenza ha identificato in tutti quei comportamenti commissivi o omissivi tramite i quali l’agente cagiona, in modo reiterato e abituale, delle sofferenze fisiche e/o psichiche ad un familiare, convivente o ad una persona allo stesso legata da un rapporto di autorità, o di fiducia e supremazia per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia o per l’esercizio di una professione o arte. Anche in questo caso, nonostante la lettera della norma, trattasi di reato proprio in quanto vengono specificatamente indicati tanto i soggetti attivi quanto quelli passivi del reato (si noti l’estensione anche alla “persona comunque convivente” che ha esteso enormemente l’ambito applicativo del reato un tempo riservato ai soli familiari). L’elemento soggettivo del reato si sostanzia nel dolo generico, non essendo necessaria la specifica volontà di recare sofferenze o patimenti alla persona offesa, bastando invece la mera consapevolezza che si stia compiendo degli atti lesivi dell’altrui dignità, salute e libertà personale. Anche tale reato prevede un sistema sanzionatorio graduato in presenza di diverse circostanze aggravanti quali: l’aver commesso il fatto in presenza o in danno di minore, donna in stato di gravidanza, persona con disabilità o se il fatto è stato commesso con le armi (comma II, che comporta l’aumento della pena del I comma fino alla metà); se dal fatto derivi una lesione personale grave, gravissima o la morte (III comma che prevede rispettivamente la pena da quattro a nove anni, da sette a quindici e da dodici a ventiquattro anni). Si evidenzia infine la differenza rispetto al reato di abbandono di minore o incapace di cui all’art. 591 c.p. poiché in tal caso basta la mera condotta di abbandono di un soggetto fragile che, abbandonato per un tempo rilevante, viene così esposto ad un rischio, anche solo potenziale, per la sua incolumità.
 
Conclusioni: rapporti tra il diritto civile e penale nei reati contro la famiglia.
Da questa sommaria analisi dei reati contro la famiglia emerge l’intima connessione tra il diritto penale e lo ius civile. Si pensi infatti ai richiami compiuti dalle norme penali ai concetti civilistici di dimora, coniuge, convivente, obblighi assistenziali, minore, responsabilità genitoriale. Ma forse l’anello di congiunzione più significativo tra la due branche del diritto è rappresentato dall’art. 342 bis c.c. che disciplina gli ordini di protezione contro gli abusi familiari. Tale strumento previsto dal codice civile rappresenta infatti una tutela celere ed efficace in risposta a quelle situazioni familiari che potrebbero sfociare in reati penali, identificandosi quindi come uno strumento preventivo e deflattivo dei reati contro la famiglia.
Inoltre può osservarsi la parallela evoluzione che ha interessato la disciplina civilistica della famiglia e quella dei reati in materia familiare. Si pensi all’estensione del concetto di famiglia, in origine identificato in via ristrettiva in quello di famiglia legittima fondata sul matrimonio, successivamente esteso alla nozione di famiglia di fatto e, di recente, alle unioni civili tra persone dello stesso sesso. La tutela in origine riservata dall’ordinamento alla sola famiglia fondata sul matrimonio è stata progressivamente ampliata a tutte quelle situazioni parafamiliari[4] in cui fosse ravvisabile un rapporto continuativo di affetto[5], di fiducia, di abitualità, di soggezione/supremazia in ragione del contesto concreto. Tutto ciò rappresenta anche una inevitabile conseguenza della crisi della famiglia tradizionalmente intesa, comprovata dal numero proporzionalmente maggiore di separazioni o divorzi rispetto a quello dei matrimoni civili o religiosi e dal proliferare delle convivenze di fatto o delle famiglie allargate che meglio soddisfano le esigenze della società dinamica odierna.
Infine sembra necessaria un’ultima osservazione. In tema dei reati contro la famiglia o comunque commessi in seno al nucleo familiare (es. violenza sessuale) è spesso fisiologica la difficoltà delle vittime di denunciare le condotte criminose subite o per il legame familiare o affettivo che li lega agli autori, o per il timore di ripercussioni, o per vergogna, o per la dipendenza psicologica e/o economica con il carnefice. Tale triste realtà rappresenta un dato oggettivo che spesso induce soprattutto i soggetti più fragili a subire per un lungo arco temporale abusi o maltrattamenti fino ad arrivare ai tragici esiti spesso oggetto di cronaca. Infatti, come metaforicamente affermava un noto giurista, la famiglia è un’isola che il mare del diritto può solo lambire[6].
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Note
[1] Vedi M. L. Ferrante, “La violazione degli obblighi di assistenza familiare”, in Reati contro la famiglia e i minori, a cura di F.S. Fortuna, Giuffrè, 2006
[2] Di conseguenza il reato si integra quando si realizzi anche una sola delle condotte alternativamente descritte
[3] Pertanto ad ogni condotta tipica corrisponde l’integrazione di un reato autonomo
[4] Vedi Cass. Sez. VI, sent. n. 49545 del 16.10.2014
[5] Vedi Cass. Sez.VI, sent. n. 32156 del 07.07.2015
[6] C. A. Jemolo, La famiglia e il diritto, in Ann. Sem. Giur. Università di Catania, 1949, III

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