Gli effetti del decreto semplificazioni sull’art. 3 DPR 380/2001 recepito dall’art. 1 LRS 16/16 e la normativa sul superbonus

Il recente Decreto Legge 76/2020 (convertito con modifiche in l. 120/2020)  ha modificato il Decreto Presidenziale 6 giugno 2001, n.380, il quale è stato recepito in parte dinamicamente ed in parte  con modifiche dalla legge regionale 10 agosto 2016, n.16.
Invero, per la parte di nostro interesse,  l’art. 3 del D.P.R. 380/2001 rubricato “Definizioni degli interventi edilizi”, è stato recepito dinamicamente dall’art. 1 l.r. 16/16, pertanto, le modifiche intervenute con il decreto semplificazioni n. 76/2020, conv. in legge n. 120/2020,  sono recepite dinamicamente dalla Regione Siciliana.
Tuttavia, come sopra anticipato, l’art. 3 del DPR 380/2001 si occupa della definizione degli interventi edilizi e non del titolo edilizio per attuarli, che dovrà essere valutato di volta in volta e nell’eventualità che lo stesso non sia stato espressamente disciplinato, in Sicilia, sarà utilizzata la SCIA (art. 10, comma 1, lrs 16/16) e non la CILA come previsto dall’art. 6bis del DPR n. 380/2001.
E’ doveroso rappresentare che le sopracitate  modifiche all’art. 3 DPR n. 380/2001 hanno ampliato gli interventi rientranti nella ristrutturazione edilizia, tuttavia si rappresenta che l’art. 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n.16, che recepisce con modifica l’art. 10 DPR 380/2001), descrive la tipologia di interventi  di ristrutturazione edilizia che richiede il permesso di costruire per essere attuati, e tra gli interventi rientrano a titolo esemplificativo, la modifica dei prospetti (ex art. 5, comma 1, lett. c), lrs 16/16).
 
 
Applicazione del superbonus in Sicilia
 
Il Decreto Rilancio (d.l. 34/2020, conv. con modifiche in l. 77/2020) ha introdotto il cosiddetto Superbonus prevedendo la detrazione fiscale del 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici, effettuate dal 1° luglio 2020 al  31 dicembre 2021, poi prorogato fino al 30 giugno 2022 dall’art. 1, comma 66 della legge di bilancio 2021.
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, l’art. 119, comma 3, dl 34/2020 (conv. in legge) recita : “Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”
Quindi, gli  incentivi previsti dal Decreto Rilancio riguardano gli interventi di efficientamento energetico che rispettano i requisiti minimi previsti, prevedendo il superbonus anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 del DPR 380/2001, il quale recita: “Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico”.
Come sopra anticipato, l’art. 3, comma 1 lett. d) del DPR 380/2001 trova applicazione diretta nella Regione Siciliana ai sensi dell’art. 1 della LR n. 16/16, in merito alle definizione degli interventi, tuttavia sulla disciplina da applicare dovrà , poi far riferimento caso per caso alla normativa di riferimento, per esempio gli interventi di “demolizione e ricostruzione” sono regolati dalla  legge regionale siciliana del 23 marzo 2010 n. 6 e ss.mm.ii., la quale a sua volta deve coordinarsi con la L.R. n. 16/16 in merito al titolo edilizio da usare per gli interventi da effettuare.
Ristrutturazione edilizia o nuova costruzione?
A prescindere dal ristretto contesto regionale,  il problema maggiormente complicato da risolvere è il rapporta tra interventi classificabili come “ristrutturazione edilizia” ed interventi da considerare come “nuova costruzione”.
A tal proposito, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 423/2021, statuisce che: “Orbene, nella nozione di nuova costruzione possono rientrare anche gli interventi di ristrutturazione qualora, in considerazione dell’entità delle modifiche apportate al volume e alla collocazione dell’immobile, possa parlarsi di una modifica radicale dello stesso, con la conseguenza che l’opera realizzata nel suo complesso sia oggettivamente diversa da quella preesistente (Cons. Stato, sez. II, 6 aprile 2020, n. 2304). La ristrutturazione edilizia sussiste solo quando viene modificato un immobile già esistente nel rispetto delle caratteristiche fondamentali dello stesso, mentre laddove esso sia stato totalmente trasformato, con conseguente creazione non solo di un apprezzabile aumento volumetrico (in rapporto al volume complessivo dell’intero fabbricato), ma anche di un disegno sagomale con connotati alquanto diversi da quelli della struttura originaria (allungamento delle falde del tetto, perdita degli originari abbaini, sopraelevazione della cassa scale, etc.), l’intervento rientra nella nozione di nuova costruzione.
Pur consentendo l’art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001 di qualificare come interventi di ristrutturazione edilizia anche le attività volte a realizzare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, implicanti modifiche della volumetria complessiva, della sagoma o dei prospetti, tuttavia occorre conservare sempre una identificabile linea distintiva tra le nozioni di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, potendo configurarsi la prima solo quando le modifiche volumetriche e di sagoma siano di portata limitata e comunque riconducibili all’organismo preesistente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2016, n. 328)”[1].
 
Per quanto riguarda i beni vincolati e le zona A, si rappresenta che con circolare congiunta Miti-Funzione Pubblica  avente ad oggetto : “Articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Chiarimenti interpretativi.”si precisa che :
“Quanto al regime degli edifici vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, si è già sottolineato che la soluzione adottata dal decreto-legge n. 76/2020 per assicurare la loro tutela è stata quella di escludere che possano qualificarsi come ristrutturazione edilizia gli interventi comportanti una loro demolizione e ricostruzione non solo nei casi in cui ne sia modificata la sagoma (come previsto nella disciplina previgente), ma anche nei casi di mutamenti del sedime, dei prospetti e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. Sotto tale profilo, il regime degli edifici in questione si atteggia in modo “speculare” rispetto a quello degli edifici non vincolati, nel senso che ciò che per questi ultimi ricade nella definizione di ristrutturazione comporta invece per i primi l’applicazione del regime delle nuove costruzioni.
Altrettanto non può dirsi per gli edifici ubicati nelle zone omogenee A di cui al d.m. n. 1444/1968 e in zone a queste assimilate dai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici ovvero nelle aree comunque di particolare pregio storico o architettonico, atteso che in questi casi l’equiparazione voluta dal legislatore al regime degli edifici vincolati è solo tendenziale, essendo espressamente fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici”[2].
Pertanto, per gli edifici vincolati, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, saranno considerate nuove costruzione tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione che comportino una modifica della sagoma, dell’area di sedime, dei prospetti e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.
Tuttavia, non può sottacersi che in Sicilia, rientrano  nella nozione di ristrutturazione edilizia che richiede il permesso di costruire “gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni” (ex art. 5, comma 1, lett. c) L.R. 16/16).
Per dirimere l’antinomia si fa riferimento al criterio della competenza, infatti, si ricorda che l’art. 14, lett. n.) dello Statuto speciale della Regione Siciliana, recita: “L’Assemblea, nell’ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie: (…) n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche”
 
Invece, per gli edifici ubicati nelle zone A di cui al DM  1444/1968 e in zone a queste assimilate dai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici ovvero nelle aree comunque di particolare pregio storico o architettonico,  la sopra citata Circolare precisa che l’equiparazione voluta dal legislatore al regime degli edifici vincolati è solo tendenziale, essendo espressamente fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a tal proposito, in merito ai centri storici non può sottacersi la L.R. n. 13 del 10 luglio 2015 “Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio di base dei centri storici”.
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Note
[1] Consiglio di Stato sentenza  n. 423/2021
[2] Circolare congiunta Miti-Funzione Pubblica  avente ad oggetto : “Articolo 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Chiarimenti interpretativi.

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