In tema di mandato di arresto europeo, dove va depositato il ricorso per Cassazione contro il provvedimento che decide sulla consegna

(Ricorso dichiarato inammissibile)
Il fatto
La Corte di appello di Milano dichiarava sussistenti le condizioni per l’accoglimento della richiesta di consegna di cui a un mandato di arresto europeo processuale emesso dalla autorità giudiziaria della Croazia nei confronti di un suo cittadino in relazione ai reati di furto, tentato incendio e minaccia fermo restando che, nel contempo, la Corte territoriale poneva, come condizione della consegna, il fatto che il prevenuto, dopo il compimento delle attività per cui era stato emesso il mandato, venisse rinviato in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti.
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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso tale sentenza presentava ricorso per Cassazione il prevenuto, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale deduceva la violazione di legge, in relazione agli artt. 1, 2 e 18, comma 1, lett. c), della legge n. 69 del 2005 e il vizio di motivazione per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente accolto quella richiesta di consegna, benché formulata al solo scopo di imporre la partecipazione del predetto al processo penale pendente in quello Stato straniero, e nonostante non fosse stata data dimostrazione dell’esistenza nella legislazione dello Stato croato di una disciplina di durata massima della carcerazione preventiva.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Riteneva la Suprema Corte come il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile perché presentato senza l’osservanza del termine e delle forme previste dall’art. 22, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69 che, come noto, stabilisce che “contro i provvedimenti che decidono sulla consegna, la persona interessata [e] il suo difensore […] possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli artt. 14, comma 5, e 17, comma 6”.
In particolare, si evidenziava a tal proposito che il mancato richiamo delle modalità di presentazione dell’atto di impugnazione dettate dall’art. 582, comma 2, cod. proc. pen., e il breve termine previsto per la presentazione del ricorso, in uno con le esigenze di speditezza che caratterizzano il procedimento di verifica della esecuzione in Italia di un mandato di arresto emesso dall’autorità giudiziaria di altro Stato dell’Unione europea, sono elementi che inducevano il Supremo Consesso fondatamente a ritenere che il ricorso per Cassazione, avverso alla sentenza che decide sulla richiesta di consegna, debba essere presentato, nel considerato termine di dieci giorni, esclusivamente nella cancelleria del giudice che ha emesso quel provvedimento e, dunque, nella cancelleria della Corte di appello mentre, laddove esso sia stato presentato presso la cancelleria di altro ufficio giudiziario e trasmesso alla competente Corte di appello, il ricorso deve ritenersi ammissibile solo se pervenuto in tale ultimo ufficio nel termine indicato.
Ciò posto, si evidenziava a sostegno di cotale assunto come in questo senso si fosse espressa anche la giurisprudenza della Cassazione che, con un orientamento oramai nettamente maggioritario, ha sostenuto che, in tema di mandato di arresto europeo, il ricorso per Cassazione contro il provvedimento che decide sulla consegna deve essere necessariamente presentato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, non potendo trovare applicazione il disposto dell’art. 582, comma 2, cod. proc. pen. che autorizza il deposito dell’impugnazione anche nella cancelleria di un ufficio giudiziario del diverso luogo in cui il ricorrente eventualmente si trovi, posto che, diversamente, verrebbero vanificate le esigenze di speditezza costituenti la ratio ispiratrice del sottosistema normativo relativo all’istituto in oggetto (così, tra le altre, Sez. 6, n. 22819 del 23/07/2020).
Orbene declinando tale criterio ermeneutico rispetto al caso di specie, gli Ermellini notavano come il ricorso fosse stato depositato nella cancelleria di altro ufficio giudizio e fosse pervenuto in quella della Corte di appello di Milano dopo la scadenza del previsto termine di dieci giorni.
Tal che, come suesposto poco prima, se ne faceva discendere l’inammissibilità del ricorso in questione.
Conclusioni
La decisione in oggetto è assai interessante essendo ivi chiarito, in tema di mandato di arresto europeo, dove va depositato il ricorso per Cassazione contro il provvedimento che decide sulla consegna.
Difatti, richiamandosi un orientamento nomofilattico maggioritario, gli Ermellini affermano in tale sentenza che, in tema di mandato di arresto europeo, il ricorso per Cassazione, contro il provvedimento che decide sulla consegna, deve essere necessariamente presentato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso.
Tale pronuncia, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione per capire presso quale cancelleria deve essere depositato un ricorso per Cassazione di questo genere.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su cotale tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.
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