Vaccini: i medici non rispondo di lesioni colpose e omicidio colposo
Il decreto legge numero 44/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° aprile 2021, ha introdotto uno scudo penale per il personale sanitario che somministra il vaccino anti SARS-CoV-2, che non può essere chiamato a rispondere dei reati di lesioni personali colpose e omicidio colposo per i fatti verificatisi in conseguenza di tale attività.
La norma
L’articolo 3 del decreto Covid dispone:“Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione“.
Vaccino deve essere conforme
Il presupposto per l’esclusione della responsabilità penale è che le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nell’AIC, ovverosia il provvedimento di Autorizzazione all’Immissione in Commercio rilasciato dall’AIFA, e alle circolari relative all’attività di vaccinazione pubblicate sul sito del Ministero della salute.
Le previsione della legge Gelli
Già gli articoli 5, 6 e 7 della cd. legge Gelli (n. 24/2017) garantiscono che il personale vaccinatore non incorre in un’ingiusta responsabilità penale.
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