Gli enti non commerciali possono accedere al credito d’imposta di cui all’art. 28 del DL Rilancio
Gli enti non commerciali possono accedere al credito d’imposta di cui all’art. 28 del DL Rilancio indipendentemente se assumono la qualificazione di ente pubblico o privato (Agenzia Entrate – risposta 10 marzo 2021, n. 169).
L’art. 28 del Decreto Rilancio, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Si legga anche:”Decreto rilancio: il nuovo credito di imposta per gli affitti”
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Con la citata circolare n. 14/E del 2020 e con la risoluzione n. 68/E del 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i predetti soggetti possono fruire del menzionato credito d’imposta, anche nelle ipotesi in cui l’ente svolga, oltre all’attività istituzionale, anche un’attività commerciale, in modo non prevalente o esclusivo.
Al riguardo, il legislatore ha voluto estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva,un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR. Gli enti non commerciali, dunque, possono accedere al credito d’imposta in relazione al pagamento dei canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e destinati allo svolgimento di attività istituzionale, riferiti ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Tale ultimo requisito può essere verificato dall’esame dell’atto costitutivo o dello statuto della singola associazione o ente.
Agli effetti fiscali gli enti pubblici e privati diversi dalle società possono assumere la qualifica di enti “commerciali” o di enti “non commerciali” a seconda che svolgano, rispettivamente, in via esclusiva o prevalente, “attività commerciali” o in via esclusiva o prevalente, “attività non commerciali”.
La disposizione di cui all’art. 28 del decreto Rilancio non opera alcun riferimento alla natura pubblica o privata degli enti non commerciali destinatari del regime di favore, utilizzando la locuzione “enti non commerciali”, ed estendendo tale regime anche agli enti del terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Gli enti non commerciali, dunque, possono accedere al credito d’imposta, indipendentemente se assumono la qualificazione di ente pubblico o privato.
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