Discriminazione sul lavoro attraverso le piattaforme digitali-il caso deliveroo
Normativa: Trattato di Maastricht TUE art. 6 e CEDU, D.Lgs. n. 216/03, D.Lgs. n.150/2011 art. 28, D.Lgs. n. 81/2015 artt. 47-bis e 47-quinquies, DL n. 101/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 128/19
Precedente: Tribunale di Palermo Sez. Lavoro, Sentenza n. 3570 del 20-24 novembre 2020
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Esposizione sintetica dei fatti e decisione
FILCAMS, NIDIL e FILT CGIL Bologna con Ricorso 16 dicembre 2019 evocano in giudizio Deliveroo Italia Srl. multinazionale operante in Italia nel settore delle consegne del cibo a domicilio, per sentire accertare e dichiarare il carattere discriminatorio delle condizioni di accesso alle sessioni di lavoro attraverso la piattaforma digitale di proprietà e fornita dalla società ed in particolare dei parametri di elaborazione del ranking c.d. reputazionale che incide sulle priorità di scelta dei turni (slot) di lavoro senza considerare la causa che ha dato cagione al mancato rispetto della sessione prenotata.
Le Organizzazioni Sindacali-in seguito OO.SS- chiedono l’accertamento e la declaratoria anche ai sensi dell’articolo 6 del Trattato di Maastricht, della CEDU e della direttiva 2000/78/CE del carattere discriminatorio in prassi ed in condotta di Deliveroo Italia Srl. ordinando alla convenuta ai sensi dell’art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 150/2011 la rimozione delle discriminazioni, la modifica delle condizioni di accesso ai turni di lavoro nochè l’adozione di modifiche ai parametri del ranking reputazionale idonee ad impedire gli effetti discriminatori sul diritto di sciopero , sullo stato di malattia legata ad handicap e condizioni familiari.
Deliveroo Italia eccepisce preliminarmente la carenza di legittimazione attiva delle OOSS contestando i fondamenti in fatto ed in diritto delle domande.
Ritiene la Società che il sistema di prenotazione delle sessioni “Self-Service Booking o SSB” è un’opzione e non una condizione di accesso per il rider ben potendo questi accedere al sistema e ricevere proposte di consegna anche senza utilizzare il sistema di prenotazione descritto.
Diversamente da quanto dedotto dalle OO.SS., l’algoritmo denominato ‘Frank’ è totalmente estraneo al sistema di prenotazione opzionale delle sessioni essendo un algoritmo di assegnazione che nulla ha a che fare con statistiche più o meno penalizzanti.
Il Tribunale del Lavoro definitivamente decidendo in accoglimento del Ricorso, accerta e dichiara la discriminatorietà della condotta di Deliveroo in relazione alle condizioni di accesso alla prenotazione delle sessioni di lavoro tramite piattaforma, condanna Deliveroo Italia Srl. a rimuovere gli effetti della condotta discriminatoria pubblicando il provvedimento sul proprio sito internet e nell’area “domande frequenti” della piattaforma e sul quotidiano di tiratura nazionale individuato ne “La Repubblica” oltre al pagamento a titolo di risarcimento del danno a favore delle OO.SS. ricorrenti della somma di Euro Cinquantamila al netto di interessi e di spese di giudizio.
Le ragioni della decisione
Ad un mese circa dal Tribunale di Palermo nel caso Foodinho Srl-GLOVO l’evoluzione giurisprudenziale partita dal-
l’accertamento della natura subordinata dell’attività dei riders non in nome ma per conto della piattaforma digitale e della società sua proprietaria, entra nelle alchimie della tecnologia attribuendo ai criteri di assegnazione degli slots da parte dell’algoritmo, una natura discriminatoria.
Diversa società di consegne a domicilio ma analogo modus operandi attraverso l’installazione sul manubrio del mezzo di uno smartphone con “app”, sistema selettivo di prenotazione delle sessioni di lavoro, log-in in tempi e perimetri predeterminati unilateralmente sotto pena in difetto di una perdita di punteggio.
Tale perdita inibisce o riduce sensibilmente l’accesso prioritario alle sessioni di lavoro che gradualmente si saturano divenendo del tutto indisponibili per i rider con minore priorità.
-Pronunciandosi sull’eccezione preliminare, il Giudice richiamando l’art. 5, co. 2, del d.lgs 216/2003 rigetta l’eccezione della resistente essendo prevista l’azione delle organizzazioni sindacali rappresentative del diritto o dell’interesse leso qualora si intenda far valere una discriminazione collettiva a danno di un gruppo di lavoratori identificati nell’appartenenza ad un sindacato e non individuati nominativamente in modo diretto ed immediato quali persone lese dalla discriminazione.
-Scendendo nel merito, è innegabile che tra il fattorino e la piattaforma si instauri un rapporto di lavoro subordinato indipendentemente dal nomen iuris del contratto vieppiù considerando che l’art.47-quinquies , co. 1, del D.lgs 81/15 estende la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore subordinato ai “lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore….attraverso piattaforme anche digitali”.
Il D.lgs. n. 216/2003 sull’attuazione della parità di trattamento indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall’età e dall’orientamento sessuale si applica con specifico riferimento all’accesso all’occupazione ed al lavoro sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione.
Il rider una volta siglato il contratto-tipo con Deliveroo e ricevute le credenziali per accedere all’”app” può decidere liberamente (punto 3.5 del contratto) se accettare o rifiutare qualunque proposta di servizi.
La libertà, tuttavia, è solo un simulacro.
In realtà esistono tre fasce orarie per avere accesso alle sessioni di lavoro, la prima alle h 11 del mattino del lunedì poi quella delle h 15,00 che vede disponibili i turni restanti dopo le undici antimeridiane infine la fascia delle h 17,00 che vede disponibili soli i turni restanti dalla saturazione di chi si è loggato alle h 11,00 ed alle h 15,00.
Escusso un teste delle Organizzazioni ricorrenti, in prima fascia si possono prenotare anche 40 ore, in seconda fascia la riduzione arriva tra le 13 e le 17 ore mentre nell’ultima fascia talis verbis “..praticamente si è fortunati se si fanno due ore”.
In effetti questo per così dire smistamento effettuato dall’algoritmo Frank privilegia nella massima fascia di disponibilità oraria l’accesso dei riders che vantano le statistiche migliori (ranking reputazionale) in termini di indice di affidabilità e partecipazione nei picchi di richieste-circa il 15% dei riders.
A partire dalle h 15,00 accede il 25% dei riders che ha statistiche progressivamente inferiori mentre alle h 17,00 tutti gli altri riders.
Questo sbarramento può considerarsi discriminazione?
Naturalmente, ed Giudicante condivide l’interpretazione delle OO.SS. ritenendo provato che l’adesione ad una iniziativa di astensione collettiva dal lavoro dunque non partecipando ad una sessione prenotata, verrà inequivocabilmente a tradursi in una diminuzione nel punteggio sotto il profilo dell’affidabilità ed eventualmente anche sotto il profilo della partecipazione, laddove la sessione prenotata si collochi nella fascia oraria 20-22 del fine settimana.
L’argoritmo quindi nell’attribuire il criterio di valutazione-ranking, analogamente alla fattispecie discussa in ‘GLOVO’, aumenta o riduce sino anche ad annullare le possibilità di prenotazione di turni di consegna quindi la concreta possibilità di lavorare.
Tale comportamento pertanto costituisce discriminazione che si appalesa in una “differenza di trattamento che se pur formulata in termini neutri produce una discriminazione nei confronti di un determinato gruppo” come evidenziato nella casistica della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Sentenze 13 novembre 2007 D.H. e a. c. Repubblica Ceca GC n. 57325/00 punto 184, Opuz c. Turchia n. 33401/01, punto 183, Zarb Adami c. Malta n. 17209/02, punto 80).
Il sistema di prenotazione Self-Service Booking-SSB delle sessioni di lavoro adottato da Deliberoo riveste pertanto natura discriminatoria.
Cifre e chiose riassuntive
Sulla natura a nostro avviso disumanizzante di tali forme di lavoro integralmente asservite alle nuove tecnologie ed a freddi algoritmi abbiamo già speso alcune parole commentando Glovo.
Nel presente caso la piattaforma e l’intera metodologia della multinazionale trovano ulteriore censura sotto il profilo discriminatorio.
Il sistema di profilazione del rider adottato dalla piattaforma Deliveroo ferreamente basato sull’affidabilità e sulla partecipazione non è tuttavia in grado di distinguere chi non partecipa alla sessione prenotata per futili motivi da chi non partecipa perché esercita il diritto di sciopero ovvero è malato, portatore di un handicap od assiste un soggetto portatore di un handicap od ancora un minore malato, ecc.
Relegandolo quindi dal gruppo prioritario ‘prima fascia’ via via più in basso sino a ridurre significativamente, se non azzerare, le occasioni di accesso al lavoro.
Confrontiamo in conclusione le deposizioni rese da alcuni fattorini Deliveroo con le cifre esposte dal singolo rider di Palermo.
Il fattorino della Deliveroo ‘Antonio’ sotto l’impegno di rito ha affermato che l’inesorabile binomio ‘ranking-saturazione turni’ rende fortunati se si fanno due ore.
Il ricorrente siciliano auspichiamo oggi dipendente Foodinho/Glovo, alla pag. ‘9’ della S. Trib.Palermo n. 3570/2020 documenta al Magistrato i parametri standard di compenso per il capoluogo siciliano in € 1,75 a consegna + € 0,45 a kilometro, € 0,05 per ogni minuto di attesa presso il punto di ritiro con una franchigia di 5 minuti, € 1,20 per c.d. bonus pioggia su ogni consegna tuttavia nelle giornate di pioggia intensa.
Possiamo quindi, amaramente, ipotizzare in analogia di piattaforme ed algoritmi da una multinazionale di consegna a domicilio all’altra, l’effettivo irrisorio compenso di un rider relegato per basso ranking nell’ultima fascia ed eufemisticamente definito ‘fortunato’ con due ore lavorative, traendo le debite conclusioni da esseri umani prima ancora che da giuristi.
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