Alla correzione di un errore materiale deve provvedersi, a pena di nullità di ordine generale, con procedimento camerale partecipato di cui all’art. 127 cod. proc. pen.
(Annullamento con rinvio)
(Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., art. 127, 130)
Il fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Parma applicava a carico di un imputato la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, oltre al pagamento di euro 15000,00 di multa, per una serie di episodi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di falsificazione di documenti.
Con successiva ordinanza, adottata ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., lo stesso giudice aveva ordinato la correzione della sentenza con l’inserimento nel dispositivo della seguente statuizione “Dispone la confisca della somma di denaro pari ad euro 29.000,00 in sequestro”.
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I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso i difensori dell’imputato deducendo vizio di violazione di legge per avere il giudice omesso l’instaurazione del contraddittorio e per aver conseguentemente pronunciato de plano dal momento che, né l’imputato, né i difensori, avevano ricevuto alcune notifica dell’avviso di udienza, in violazione degli articoli 127 e 130 cod. proc. pen. tenuto conto altresì del fatto che la modifica della pronuncia di merito non integrava una ipotesi di correzione di errore materiale dato che la sentenza oggetto di correzione aveva disposto la restituzione al ricorrente dei beni elencati in un verbale di sequestro tra cui figuravano banconote rinvenute nella disponibilità dell’odierno ricorrente per euro 10,000,00 e per euro 19.000,00, per un totale appunto di euro 29.000,00.
La sentenza, ad avviso dell’impugnante, dunque, aveva chiaramente disposto circa la sorte della somma di denaro senza che vi fosse stata alcuna divergenza tra dispositivo e motivazione dipendente da errore materiale.
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione
Il ricorso veniva ritenuto meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.
Si osservava a tal proposito prima di tutto che alla correzione di un errore materiale deve provvedersi, per espressa disposizione codicistica – art. 130 cod. proc. pen. – attraverso il procedimento camerale partecipato di cui all’art. 127 cod. proc. pen. in quanto, nonostante la assai scarsa significatività dell’errore a cui occorre rimediare, – connotato per definizione concettuale esclusivamente dalla mancanza di corrispondenza tra il contenuto effettivo di una decisione e la sua formale estrinsecazione (v. Sez. 5, n. 3658 del 04/07/1994) -, la legge impone per l’appunto il contraddittorio camerale.
Tal che se ne faceva conseguire che, in caso di omessa attivazione della procedura camerale e quindi di violazione del contraddittorio, il provvedimento di correzione sia inficiato da nullità d’ordine generale ex art 178 cod. proc. pen..
La ricorribilità per cassazione del provvedimento assunto de plano, in violazione della disposizione che richiede il previo contraddittorio camerale, non poteva dunque essere messa in discussione nel caso di specie proprio perché uno dei tipizzati motivi di ricorso riguardava la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità.
Quel che meritava di essere approfondito, ad avviso del Supremo Consesso, era in particolare il profilo di necessaria specificità nell’esplicazione del motivo dovendosi chiedere se, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione, sia sufficiente prospettare la violazione della norma posta a pena di nullità o se, invece, l’impugnante abbia l’onere di esplicitare, anche in ragione della particolare natura dell’errore a cui si è rimediato de plano, quale sia l’interesse, concreto ed attuale, ad essere restituito al contraddittorio illegittimamente negato e, in questi termini, si esprime concordemente la giurisprudenza di legittimità.
Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, difatti, ha affermato che “l’adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all’udienza camerale” così come, prima ancora, Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, ha statuito che “è illegittimo il provvedimento di correzione di errore materiale disposto dal giudice con procedura de plano, invece che ritualmente, previa celebrazione di camera di consiglio, qualora il ricorrente deduca un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato” mentre, in tempi meno recenti, lo stesso principio è stato espresso da Sez. 6, n. 42622 del 18/09/2015, con il principio di diritto per il quale “è inammissibile il ricorso per cassazione avverso un provvedimento di correzione di errore materiale emesso dal giudice con procedura de plano, invece che ritualmente, previa celebrazione di camera di consiglio, se il ricorrente non deduce un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato” e da Sez. 2, n. 4257 del 10/01/2015, secondo cui “è inammissibile per mancanza di interesse ad impugnare il ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso il provvedimento con cui il G.u.p. corregge con procedura de plano il decreto che dispone il giudizio immediato (nella specie, sostituendo il Tribunale, quale organo competente per la celebrazione del giudizio, con la indicazione della Corte di Assise), in difetto di allegazione della deduzione difensiva che non è stato possibile proporre nell’omessa udienza camerale”.
In tal modo si è definitivamente superato un precedente dal contenuto decisamente difforme per il quale il provvedimento di correzione dell’errore materiale adottato senza formalità di procedura era addirittura abnorme “in quanto l’omessa osservanza della procedura prevista dall’art. 127 cod. proc. pen. comporta la sottrazione ad ogni controllo…” – Sez. 1, n. 14268 del 09/03/2006,; v., anche, in conformità, Sez. 6, n. 705 del 19/02/1997 -.
Ciò posto, a sua volta la valutazione di ammissibilità dell’impugnazione è, come è noto, una verifica che deve limitarsi alla prospettazione dell’impugnante e non può spingersi al controllo della effettiva corrispondenza di quanto compiutamente illustrato con la situazione sottesa; in altri termini, l’apprezzamento dell’interesse all’impugnazione, in buona sostanza, non deve risolversi in un riscontro di meritevolezza in concreto perché altrimenti il vaglio di ammissibilità assorbe e si sostituisce indebitamente all’esame del merito dell’impugnazione dal momento che, con la verifica di ammissibilità, si afferma soltanto che la doglianza è stata specificamente, e quindi seriamente, articolata e proposta sì da far escludere che il controllo nel merito della doglianza sia un inutile spreco di risorse processuali.
Va da sé, allora, che, secondo il Supremo Consesso, il giudice dell’impugnazione deve limitarsi a valutare se la prospettazione, in tal caso dell’interesse ad ottenere il provvedimento richiesto, sia sufficientemente illustrata e ne siano specificati i contorni per escludere che si tratti della mera evocazione di una illegittimità procedimentale il cui rimedio, per mezzo del ripristino di un contraddittorio anticipato, non si vede di quale vantaggio potrebbe esser capace.
Orbene, sulla base di questi preliminari chiarimenti – volti ad impedire che la pretesa di specificità dell’impugnazione patisca letture equivoche e fuorvianti che la riconducano a distorsioni interpretative di tipo sostanzialistico del regime delle sanzioni processuali – gli Ermellini osservavano come il ricorrente avrebbe dovuto avere cura di illustrare l’interesse all’instaurazione del contraddittorio ed, avendo sul punto dedotto che la formulazione del dispositivo precedente alla correzione adottata de plano, si dava già conto di quale dovesse essere la sorte della somma di euro 29.000,00 siccome essa formava oggetto del verbale di sequestro ma allora, al pari degli altri beni ivi menzionati, tale somma di denaro avrebbe dovuto essere restituita al ricorrente secondo il preciso e testuale ordine contenuto nel dispositivo della sentenza.
La deduzione così formulata, ad avviso della Suprema Corte, era stata chiara e specifica dandosi conto di un interesse ad interloquire preventivamente sulla necessità o meno di porre mano alla correzione; potrebbe certo rivelarsi infondata, magari perché la sentenza, che fu emessa con contestuale motivazione, conteneva, nella parte appunto della motivazione, indicazioni espresse sulla destinazione di quella somma di denaro di segno contrario al dispositivo di restituzione dei beni di cui a quel verbale di sequestro ma un approfondimento di tal fatta, condotto secondo il principio di diritto per il quale “è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione” quando “dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento” – Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019 -, secondo i giudici di piazza Cavour, esulava dalle verifiche di ammissibilità dell’impugnazione spettando esclusivamente al giudice del merito e specificamente al giudice della procedura di correzione dell’errore materiale.
Il ricorso proposto, di conseguenza, ammissibile per le ragioni appena indicate, aveva dedotto una violazione di legge processuale pienamente riscontrata e, quindi, l’ordinanza di correzione dell’errore materiale, siccome emessa de plano, era nulla e pertanto deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma.
Conclusioni
La decisione in esame è assai interessante nella parte in cui si spiega, richiamandosi giurisprudenza conforme, che alla correzione di un errore materiale deve provvedersi, a pena di nullità di ordine generale, con procedimento camerale partecipato di cui all’art. 127 cod. proc. pen. rilevandosi al contempo che l’adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all’udienza camerale.
Tale pronuncia, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione ove si verifichi una situazione procedurale di questo genere ben potendosi, ove la correzione dell’errore materiale venga disposta de plano, ricorrere per Cassazione richiamandosi alle argomentazioni addotte in questo provvedimento.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in cotale sentenza, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su codesta tematica procedurale, dunque, non può che essere positivo.
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