È necessaria la querela di falso per far accertare che una dichiarazione verbalizzata è stata aggiunta a penna posteriormente alla sottoscrizione del verbale assembleare
riferimenti normativi: artt.1136; 2702 c.c.
precedenti giurisprudenziali: Cass. civ., Sez. II, Sentenza n. 23903 del 23/11/2016
La vicenda
La vicenda prendeva l’avvio quando l’ex amministratore di un condominio citava il condominio che aveva amministrato davanti al Giudice di Pace per chiederne la condanna al pagamento dei compensi arretrati e delle spese anticipate non ancora corrisposti. Il condominio notava che al verbale l’attore aveva abusivamente aggiunto, solo in un secondo momento (con penna e grafie diverse rispetto al restante testo), le somme richieste. La domanda, però, veniva accolta dal Giudice di Pace per lo stesso importo che risultava dal verbale assembleare. I condomini soccombevano anche nel giudizio di secondo grado. Infatti, il Tribunale rigettava l’appello del condominio, osservando come l’alterazione del verbale dell’assemblea in questione configurasse un’ipotesi di “falsità materiale” (e non ideologica, come ritenuto dal primo giudice); di conseguenza, secondo lo stesso Tribunale, per superare l’efficacia probatoria del riconoscimento di debito contenuto nel verbale, i condomini avrebbero dovuto proporre querela di falso. Il condominio ricorreva in cassazione, osservando che non era necessaria la proposizione della querela di falso in quanto la falsità era evidente: secondo i condomini, quindi, non occorrevano indagini istruttorie diverse dall’esame del documento, atteso che vi era un conclamato falso materiale.
La questione
Per fare accertare che una dichiarazione verbalizzata è stata illecitamente aggiunta a penna posteriormente alla sottoscrizione del verbale assembleare, quale strumento giuridico è utilizzabile?
La soluzione
La Cassazione ha dato ragione all’ex amministratore.
I giudici supremi hanno notato che la collettività condominiale non ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte da presidente e segretario al verbale assembleare che ha acquisito l’efficacia di cui all’art. 2702 c.c.; alla luce di quanto sopra la Cassazione ha precisato che per far venir meno il collegamento tra le dichiarazioni documentate e le firme, sulla base della deduzione che il verbale fosse stato abusivamente alterato dopo la sua chiusura, occorreva la proposizione di querela di falso, costituendo questa l’unico strumento giuridico idoneo a fare accertare che il contenuto parziale o totale delle dichiarazioni verbalizzate fosse stato aggiunto posteriormente alla sottoscrizione.
Le riflessioni conclusive
Il verbale di un’assemblea condominiale ha natura di scrittura privata, sicché il valore di prova legale del verbale di assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura; di conseguenza per impugnare la veridicità di quanto risulta dal verbale si può far ricorso ad ogni mezzo di prova (Cass. civ., Sez. II, 09/05/2017, n. 11375).
Le eventuali mancanze e/o omissioni nel contenuto del verbale debbono essere provate dal condomino, come altresì oggetto di prova sono anche gli elementi in cui consisterebbe la genericità dello stesso e la conseguente incomprensibilità, posto che il verbale può essere redatto in forma sintetica senza l’obbligatorietà del rispetto di schemi o forme. In altre parole incombe sul condomino, che impugni la delibera assembleare, l’onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta dal relativo verbale (Cass. civ., Sez. II, 23/11/2016, n. 23903).
Si noti che la correzione del verbale, effettuata dopo la conclusione dell’assemblea, allo scopo di eliminare gli errori relativi al computo dei millesimi ed ai condomini effettivamente presenti all’adunanza è ammissibile (Cass. civ., sez. II, 31/03/2015, n. 6552).
Se, però, al verbale sono state apportate, posteriormente alla sua redazione, modifiche di qualsiasi genere da parte di altro soggetto non legittimato (falsità materiale) è esperibile unicamente la querela di falso, unico strumento giuridico necessario per rompere il collegamento, quanto alla provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione (Cass. civ., sez. II, 10/04/2018, n. 8766).
In ogni caso, non integra il delitto di falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) né altre ipotesi di falso documentale, la condotta di colui che, in qualità di amministratore di un condominio ed in rappresentanza di esso, produca, in sede di giudizio civile, una copia del verbale di assemblea condominiale, difforme dall’originale – per la rimozione di un capoverso e per l’aggiunta di altro capoverso – non firmata e non autenticata e presentata come copia e non come originale, considerato che la copia, pur avendo la funzione di assumere l’apparenza dell’originale, mantiene, tuttavia, la sua natura di mera riproduzione e non può acquisire una valenza probatoria equiparabile a quella del documento originale, se non attraverso l’attestazione di conformità legalmente appostavi (Cass. pen., Sez. V, 03/11/2011, n. 9608).
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