Riscossione di crediti mediante ruolo: esclusa la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario del servizio di riscossione

a cura dell’Avv. Maria Leo
CTR Puglia, Sez. 1, n. 1654 del 26/08/2020.
SOMMARIO: 1. Premessa 2. Fattispecie 3. La soluzione dei giudici di merito 4. Considerazioni conclusive.
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Premessa.
Nel diritto processuale civile, la presenza di più attori, o di più convenuti, o di più attori e di più convenuti si definisce litisconsorzio.
Detta presenza può essere necessaria nel caso in cui una decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti[1] (c.d. liticonsorzio necessario) oppure facolativa quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o per il titolo dal quale dipendono o quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni[2] (c.d. litisconsorzio facoltativo).
Nel processo tributario, a norma dell’art. 14 del Dlgs. n. 546/1992 sussiste:

il litisconsorzio necessario se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti i quali, pertanto, devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi;
il litisconsorzio facoltativo quando, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso anche altri soggetti.

A tal riguardo, uno degli argomenti più discussi in ambito giurisprudenziale attiene alla necessità o meno del litisconsorzio tra ente impositore e concessionario nell’ipotesi di impugnazione di una cartella esattoriale.
La Commissione Tributaria Regionale di Puglia, con la recentissima sentenza n. 1654 del 26/08/2020, ha avuto modo di ribadire l’ormai consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui, in tema di riscossione di crediti mediante ruolo si configura un litisconsorzio facoltativo e non necessario tra i predetti soggetti per cui la presenza o meno di entrambi rappresenta una condizione meramente eventuale e facoltativa.
Fattispecie
Con rituale e tempestivo ricorso, patrocinato dalla scrivente, un contribuente impugnava, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, l’estratto di ruolo (e i ruoli in esso contenuti) con cui era venuto a conoscenza dell’esistenza a suo carico di un debito scaturente da prodromiche cartelle di pagamento mai notificate.
Pertanto, il ricorrente chiamava in causa esclusivamente il Concessione della Riscossione (ex Equitalia Sud spa).
In sede di costituzione in giudizio la parte resistente chiedeva al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio dell’Ente impositore (Agenzia delle Entrate) in quanto unico soggetto legittimato a contraddire le pretese del contribuente.
In relazione a tale richiesta il Giudice di primo grado ben si pronunciava sostenendo che “la chiamata in causa anche dell’Ente impositore è onere che grava sul concessionario evocato in giudizio, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione” (CTP Lecce, Sez. 1, sentenza n. 1782 del 19/05/2015).
Equitalia, dunque, impugnava la sentenza dei primi giudici ribadendo che gli stessi, a seguito di specifica richiesta formulata dalla difesa, avrebbero dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio, ordinando la chiamata in causa del soggetto legittimato passivo ex art. 14, comma 2, Dlgs. n. 546/1992.
O meglio, secondo il Concessionario, l’onere di evocare in giudizio l’Ente impositore gravava in primis sul ricorrente e solo in subordine sul giudice, il quale avrebbe dovuto, nel corso della prima udienza, ordinare l’integrazione del contraddittorio.
Con proprio atto di controdeduzioni in appello, il contribuente eccepiva l’infondatezza di tali argomentazioni alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale[3] e della stessa prassi dell’Amministrazione Finanziaria[4], secondo cui è obbligo di Equitalia chiamare in giudizio l’ente impositore attraverso l’atto di chiamata in causa.
Chiedeva, pertanto, la conferma della sentenza impugnata.
La soluzione dei giudici di merito.
In merito a tale questione, la Commissione Tributaria Regionale di Puglia, Sez. 1, con la sentenza n. 1654 del 26/08/2020, rigettava l’appello di Equitalia ritenendo che “In tema di riscossione di crediti mediante ruolo va esclusa la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra l’ente creditore ed il concessionario del servizio di riscossione, ma la questione verte, invece in un litisconsorzio facoltativo, la cui presenza di più parti non è indispensabile affichè il processo possa essere correttamente instaurato, ma rappresenta una condizione meramente eventuale e facoltativa, con la conseguenza che la decisione emanata dal Giudice, in mancanza di alcune delle parti è considerata valida e vincolante solo nei confronti di quelle presenti nel processo (Corte di Cassazione sent. n. 2480/2020).
La chiamata in causa dell’Ente creditore, quindi, deve avvenire per iniziativa dell’Agente della riscossione e previa autorizzazione del Giudice (Corte di Cassazione sent. n. 29798/2019, che nel caso esaminato non l’ha ritenuta necessaria”.
 Considerazioni conclusive.
Le argomentazioni addotte dal Giudice di seconde cure al fine di motivare il rigetto dell’appello di Equitalia riprendono, come già detto, un consolidato orientamento giurisprudenziale, inaugurato dalla pronuncia delle Sezioni Unite della  Cassazione n. 16412 del 25/07/2007 e richiamato recentemente nella sentenza n. 2480 del 04/02/2020.
Ivi, infatti, la Suprema Corte ha ribadito che “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv. 630633-01; Sez. 5, Sentenza n. 8370 del 24/04/2015, Rv. 635173-01; Sez. 5, Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017, Rv. 644101-01; Sez. 5, Sentenza n. 8295 del 04/05/2018, non massimata)”.
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Note
[1]Art. 102 cpc.
[2]Art. 103 cpc.
[3]Tra le altre: Cassazione sentenza n. 25523 del 02/12/2014 e n. 21220 del 28/11/2012; Cassazione, SS.UU., sentenza n. 16412 del 25/07/2007.
[4]Circolare, n. 12/E del 12/04/2012 e  n. 51/E del 17/07/2008.

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