Sequestro e pignoramento: la conversione
Sequestro: la procedura di conversione in pignoramento
Questo contributo è tratto da
I sequestri civili
Giuseppe De Marzo, Laura Barbi, Claudia La Valle, 2018, Maggioli Editore
Il volume esamina, in una prospettiva attenta alle implicazioni pratiche, inquadrata nelle categorie di teoria generale, la disciplina del codice di procedura civile e quella prevista dalle leggi speciali in materia di sequestri, approfondendo i presupposti delle misure e le regole processuali…
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Il sequestro conservativo, ai sensi dell’art. 686 c.p.c. si converte automaticamente (192) in pignoramento quando il creditore che abbia richiesto il provvedimento cautelare (193) ottenga una sentenza di condanna (194) esecutiva. Dall’ottenimento della sentenza esecutiva di condanna ha inizio il processo esecutivo si cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto, mentre l’attività imposta al sequestrante dall’art. 156 att. c.p.c, da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, è attività di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l’onere di compiere, a pena l’inefficacia del pignoramento. In tale caso l’estinzione del processo esecutivo, a norma dell’art. 630 c.p.c. deve essere fatta valere dalla parte, tenuta a proporre al giudice dell’esecuzione la relativa eccezione, a mezzo di difensore e secondo le norme del patrocinio ex art. 83 c.p.c. Sarà, dunque, giuridicamente inesistente l’istanza presentata personalmente dal sequestrato, in quanto proveniente da soggetto privo dello ius postulandi.
Il pignoramento derivante dalla conversione di un sequestro conservativo non retroagisce, quanto ai suoi effetti, al momento della concessione della misura cautelare, sicché il creditore intervenuto nella successiva esecuzione – promossa dallo stesso sequestrante o da altri – non può opporre gli effetti del pignoramento, di cui agli artt. 2913 e ss. c.c., agli atti pregiudizievoli sui beni del debitore intervenuti tra la concessione del sequestro e il pignoramento, restando l’ipoteca iscritta sull’immobile dopo la trascrizione del sequestro conservativo inopponibile unicamente al creditore sequestrante e non anche ai creditori intervenuti nell’esecuzione (195).
La posizione della dottrina e della giurisprudenza
Parte della dottrina ritiene che nel novero dei provvedimenti idonei a determinare la conversione in pignoramento rientrino anche le ordinanze provvisorie di condanna, quali quelle ai sensi degli artt. 648, 186-bis, 186-ter, 186-quater, 420 c.p.c. (196). Tale approccio ermeneutico sembra confermato dal disposto di cui all’art. 156-bis disp. att. c.p.c. che riconosce al creditore che abbia devoluto la causa di merito alla giurisdizione di un giudice straniero, l’onere, a pena di inefficacia del sequestro conservativo, di proporre domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti al momento in cui la domanda della esecutorietà è proponibile. La dichiarazione di esecutorietà (197) determinerà gli effetti di cui all’art. 686 c.p.c. e sarà applicabile all’art. 156 disp. att. c.p.c.
L’art. 156 disp. att. c.p.c. dispone che il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell’art. 686 c.p.c. deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l’esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell’art. 498 del codice. La conversione opera solo nei limiti del credito per il quale è intervenuta la condanna e non anche per l’importo, eventualmente maggiore, per il quale il sequestro era stato originariamente autorizzato, poiché gli effetti che l’art. 2906 c.c. riconosce in favore del creditore sequestrante sono equiparati a quelli che lo stesso otterrebbe nel caso di pignoramento.
Ne consegue che, a seguito della condanna esecutiva (198), il sequestro avente ad oggetto somme eccedenti la condanna perde efficacia (199), non ricorrendo alcuna ipotesi di cui all’art. 669-novies, poiché in tema di conversione del sequestro in pignoramento la norma cardine è esclusivamente l’art. 686 (200).
La conversione del sequestro conservativo nel pignoramento torna a confermare la natura della misura cautelare: un pignoramento anticipato che assolve alla funzione cautelare di garantire la fruttuosità della futura esecuzione per espropriazione e dunque l’effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c. Si evince dunque che i beni del debitore rilevano per valore e per la possibilità di essere trasformati in somme di denaro, infatti il creditore che ottenga una sentenza di condanna definitiva potrà soddisfarsi coattivamente sul patrimonio del debitore in virtù della automatica conversione del sequestro in pignoramento (201). In merito alla necessità degli adempimenti di cui all’art. 156 disp. att. si rilevano opinioni differenti.
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Una parte della giurisprudenza, l’orientamento maggioritario, ritiene che la conversione del sequestro conservativo operi ipso iure (202) nel momento in
(198) In tema di sequestro conservativo, in forza della pronuncia di sentenza di condanna, il già concesso sequestro conservativo si convertirà in pignoramento, ex art. 696 c.p.c., nei limiti del credito riconosciuto. Trib Milano, sez. VI, 25 febbraio 2013, n. 2573, in “De Jure Giuffrè”.(199) Dalfino, I procedimenti cautelari, cit., 543 ss. (200) In applicazione di questo principio la Suprema Corte ha escluso l’opponibilità ad altro creditore, che aveva successivamente iscritto ipoteca sui medesimi beni, del sequestro ottenuto a tutela di un credito per un importo maggiore rispetto a quello successivamente oggetto di condanna, anche se accertato nella medesima sede come esistente nella misura più ampia, rilevando che, per questa parte, la sentenza non costituisce titolo esecutivo ex art. 474 (così Cass. 28 giugno 2012, n. 10871) (201) «Il sequestro conservativo assolve alla funzione cautelare di garantire la fruttuosità della futura esecuzione per espropriazione e dunque l’effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c, risolvendosi in una sorta di pignoramento anticipato. In tale contesto, i beni del debitore non rilevano dunque nella loro specifica individualità, ma in relazione al loro valore e alla loro attitudine ad essere trasformati in somme di denaro; ove infatti il creditore ottenga sentenza di condanna esecutiva, egli potrà soddisfarsi coattivamente sul patrimonio del debitore in virtù dell’automatica conversione del sequestro in pignoramento» Trib. Trani, 22 gennaio 2011 (202)
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