Le indagini della polizia giudiziaria

La polizia giudiziaria durante le indagini preliminari ha un ruolo primario e compie delle attività formali e informali.
Nel sistema giuridico svolge un ruolo fondamentale, essendo tenuta a prendere notizia dei reati, impedire che ci siano altre conseguenze, ricercare gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova, raccogliere altro che possa essere utile per l’applicazione della legge penale, svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata da parte dell’autorità giudiziaria.
Ha anche il compito di compiere, di sua iniziativa, gli atti di indagine preliminare, sia prima sia dopo avere comunicato la notizia di reato acquisita al pubblico ministero e prima che lo stesso assuma la direzione delle indagini.
La polizia giudiziaria deve raccogliere gli elementi utili a ricostruire i fatti e individuare il colpevole, attraverso determinate attività, che sono la ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato, la conservazione delle stesse e dello stato dei luoghi, la ricerca delle persone in grado di riportare circostanze di rilievo per la ricostruzione dei fatti.
Le attività di indagine
Nello svolgimento di questo compito, la Procura compie un’attività formale d’indagine, che consiste in atti regolati dalla legge, e un’attività informale, che consiste in atti che non implicano l’esercizio di poteri di autorità.
La polizia giudiziaria identifica la persona indagata e le persone informate dei fatti per le stesse rilevanti.
L’attività può essere compiuta “eseguendo, dove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti” (art. 349 c.p.p.).
Le persone che rifiutano l’identificazione o forniscono generalità o documenti di identificazione che falsi (art. 349 c.p.p.) possono essere accompagnate dalla polizia giudiziaria nei relativi uffici  e restarci per il tempo necessario all’identificazione.
Non possono restare più di dodici o ventiquattro ore se l’identificazione è molto complessa o sesi richiede necessaria l’assistenza dell’autorità consolare o di un interprete.
La polizia giudiziaria può assumere delle informazioni sommarie dalla persona indagata, a condizione che la stessa non sia in stato di arresto o fermo e che sia presente il suo difensore (art. 350 c.p.p.).
Le informazioni assunte hanno valore investigativo e non possono costituire prova.
Sul luogo e nell’immediatezza del fatto è possibile assumere informazioni sommarie dall’indagato anche se non si trova in stato di libertà e in assenza del suo difensore.
Queste notizie sono utili all’immediata prosecuzione delle indagini ed è vietata documentazione e utilizzazione (art.350 c.p.p.).
L’indagato è libero di rendere alla procura delle dichiarazioni spontanee, anche se non si trova in stato di libertà e in assenza del difensore (art. 350 c.p.p.).
Simili informazioni possono essere utilizzate sia nella fase delle indagini preliminari sia nel dibattimento come fonti di prova, ma esclusivamente dopo le contestazioni.
Le altre informazioni sommarie
La polizia giudiziaria può assumere informazioni sommarie anche da altre persone
(art. 351 c.p.p.).
Ad esempio da parte di persone che possono riportare circostanze utili, verbalizzarle e acquisirle al fascicolo del pubblico ministero.
Il codice di procedura penale consente anche di assumere informazioni  sommarie da una persona imputata di un reato collegato a quello per il quale si procede, purché assistita da un difensore.
Le altre informazioni possono essere utilizzate nel dibattimento in modo esclusivo per la  contestazione come prova della credibilità.
La perquisizione personale o locale
La perquisizione personale o locale fa parte delle attività formali della polizia giudiziaria (art. 352 c.p.p.).
La procura può procedere su delega del pubblico ministero  o di sua iniziativa in caso di flagranza di reato o di evasione quando esiste il “fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l’evaso”.
Il difensore può assistere alla perquisizione senza diritto di essere avvisato prima.
Se la procura dovesse agire di sua iniziativa, il verbale di perquisizione dovrà essere convalidato dal pubblico ministero entro quarantotto ore.
I plichi o di corrispondenza
La polizia giudiziaria può procedere all’acquisizione di plichi o di corrispondenza da trasmettere al pubblico ministero che procederà al sequestro (art. 353 c.p.p.).
Se la procura “ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all’assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo informa con il mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l’apertura immediata e l’accertamento del contenuto”.
Se l’acquisizione ha come oggetto lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza per i quali è consentito il sequestro, in presenza di urgenza, la procura ordina a chi è preposto al servizio postale di sospendere l’inoltro in attesa che il pubblico ministero disponga il sequestro.
Se non viene disposto entro quarantotto ore dall’ordine della polizia giudiziaria, gli oggetti di corrispondenza vengono inoltrati.
Gli accertamenti urgenti e il sequestro
Quando c’è pericolo che le tracce e le cose pertinenti al reato si alterino o si disperdano oppure si modifichino e che lo stato dei luoghi e delle cose venga cambiato prima che il pubblico ministero possa agire, la polizia giudiziaria procede agli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone e sequestra il corpo del reato e le cose pertinenti (art. 354 c.p.p.).
Il difensore può assistere senza diritto di essere avvisato prima.
Se la procura procede  a sequestro di sua iniziativa, deve trasmettere il verbale al pubblico ministero senza ritardo e non oltre le quarantotto ore.
Il pubblico ministero, da parte sua, ha altre quarantotto ore per convalidare il sequestro o disporre la restituzione delle cose sequestrate.
Le attività a iniziativa successiva
Anche dopo che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, la procura continua la sua attività con le cosiddette attività a iniziativa successiva, più precisamente:
Gli atti che vengono delegati in modo specifico dal pubblico ministero, compresi “gli interrogatori e i confronti ai quali partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l’assistenza necessaria del difensore” (art. 370 c.p.p.).
Gli atti necessari per ottemperare alle direttive di indagine impartite dal pubblico ministero (art. 348 c.p.p.).
Gli atti estranei a queste direttive ma necessari per accertare i reati o richiesti dagli elementi emersi in tempi successivi (art. 348 c.p.p.).
Il fascicolo delle indagini
Gli atti di indagine preliminare svolti dalla polizia giudiziaria devono essere documentati e successivamente trasmessi al pubblico ministero e inseriti nel fascicolo delle indagini secondo determinate modalità (art. 357 c.p.p.).
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