Genitori separati che professano fedi religiose diverse litigano sul credo da impartire ai figli

 
La crescita dei ragazzi è relativa a diverse sfere, anche quella spirituale.
Ogni persona interpreta come ritiene opportuno l’esigenza di credere  a qualcosa di superiore, legandosi spesso alla alla religione, e sono quasi sempre i genitori a insistere per il credo dei ragazzi che la maggior parte delle volte, è quello che essi stessi professato.
 
Prima di scrivere sull’argomento è meglio fare una premessa introduttiva.
Quando si parla di genitori separati con figli minorenni si possono verificare due diverse circostanze.
 
L’affidamento condiviso dei figli, disposto dal giudice nella maggior parte dei casi, all’atto della sentenza di separazione o di divorzio, con un genitore collocatario, vale a dire, dove il minore convivrà, e uno non collocatario, che potrà vedere il figlio secondo i giorni e gli orari che stabilisce il provvedimento di separazione.
Questo tipo di affidamento prevede la circostanza che il principio di bigenitorialità si conservi intatto, ed entrambi i genitori si devono prendere carico di seguire l’educazione dei figli, anche se il genitore non collocatario avrà occasione di vedere il minore meno spesso rispetto all’altro genitore, in relazione al fatto che non coabitano.
 
L’affidamento esclusivo dei figli, che viene disposto in presenza di particolari circostanze, come il disinteresse di uno dei due genitori  nei confronti dei figli o suoi atteggiamenti violenti nei confronti dei familiari.
In presenza di simili circostanze il principio della bigenitorialità è attenuato, e questo significa che le decisioni relative all’educazione dei figli minorenni sono in modo prevalente a carico del genitore affidatario.
L’altro genitore, da parte sua, si deve esprimere lo stesso sulle scelte importanti per il figlio e ha il diritto di vederlo secondo le modalità ordinate dal tribunale, di solito in determinati luoghi o in presenza di assistenti sociali.
 
L’affidamento è relativo esclusivamente ai figli minorenni.
Una volta compiuti i 18 anni, il ragazzo può decidere con quale dei due genitori abitare.
Sino a quel momento, la sua quotidianità verrà condizionata da quello che è stato stabilito nella sentenza di separazione, che deve dare delle linee guida sintetiche tra le necessità dei genitori e l’interesse del figlio.
Su richiesta di uno degli ex coniugi, non è impossibile che queste regole, garanti della serenità dei figli e di rapporti più civili tra l’ex coppia, non possano cambiare (art. 337 quinquies c.c.).
 
In materia di affidamento il tipo di religione professata dal genitore non ha rilevanza.
Non si può discriminare una madre o un padre per la fede che professano, ritenendola da subito meno adatta al figlio, e non si può addebitare la separazione a uno dei due ex, ritenendolo  responsabile della fine del matrimonio, perché ha cambiato religione (Cass. sent. n. 12077 del 27/10/1999, artt. 3 e 30 Cost., Cass. sent. n. 1401/1995).
 
Gli interessi dei minori
Quando un genitore vieta al figlio di abbracciare la fede del suo ex o prendere parte a determinate cerimonie, si ha un divieto illegittimo.
 
Il tribunale di Pesaro, in un recente provvedimento del luglio scorso, ha scelto la linea della mediazione e dell’equilibrio, proteggendo una bambina dalle pressioni generate dai contrasti tra i genitori.
La bambina dovrà partecipare a funzioni e celebrazioni diverse, rispettando in questo modo le fedi di entrambi i genitori.
 
Il bambino si potrebbe trovare a disagio nel dovere abbracciare un determinato credo preferendone un altro, che è quello condiviso dai suoi compagni e lo metterà più a suo agio.
Alcuni divieti, nell’impartire un insegnamento religioso ai bambini, sono legittimi, purché si sia sicuri che un determinato elemento non faccia bene al minore (Cass. ord. n. 21916 del 30/08/2019).
 
Sempre considerando lo stesso esempio, con madre testimone di Geova e padre cattolico, si potrebbe provare a immaginare il futuro.
Se la bambina, dopo un po’, manifestasse disagio e rifiutasse rifiuta di partecipare alle funzioni di una delle due religioni, se ne dovrà tenere conto, ed eliminare la causa.
Alla stessa potrà essere concessa la partecipazione alle funzioni del credo che sembra preferire, vietandole l’altro, perché un’imposizione potrebbe essere per lei pregiudizievole.
 
Lo stesso disagio potrebbe manifestare un bambino il quale padre o la quale  madre si è convertito/a di recente e che cerca di imporgli il suo credo (Cass. sent. n.12954 del 24/05/2018, Cass.n.9546 del 12/06/ 2012), oppure se un minore dovesse subire il fanatismo religioso di un genitore.
 
In quali circostanze decide il bambino
I genitori hanno il diritto e il dovere di educare i figli, nei quali rientra anche la religione (art. 30 Cost., art. 14 co. 1 e 2 della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia), e devono anche considerare le inclinazioni naturali dei loro figli (art. 147 c.c.).
 
C’è anche un diritto dell’individuo a professare liberamente il suo credo (art. 19 Cost.).
A questo punto, ci si potrebbe chiedere che succede se il bambino vuole professare una religione diversa da quella dei genitori.
 
La giurisprudenza sinora ha sempre studiato la questione nel contesto delle separazioni e dei contrasti tra ex coniugi con un credo diverso.
I genitori che litigano sono sempre coloro che pongono la questione, e il punto di partenza non è mai bambino che vuole scegliere quale religione professare, in contrasto con loro.
La circostanza che i minori siano il centro delle decisioni dei giudici, che sono tenuti a rispettare in primo luogo i loro interessi, implica di tenere con molta considerazione i loro bisogni e la loro volontà, rendendoli soggetti attivi nel processo di educazione.
 
Non esiste un’età minima nella quale il bambino si possa svincolare  dal ruolo di guida dei genitori anche da lato religioso per professare la fede che vuole.
Si potrebbe dire che per merito della nozione di interesse superiore del minore, che in simili vicende è centrale, il bambino non decide mai in modo diretto, ma è come se decidesse sempre da protagonista, anche se in modo indiretto.
 
Gli studenti della scuola secondaria superiore possono scegliere se avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica a scuola (Art. 1). l.281 del 18/06/1986
In presenza di disaccordo tra i genitori non possono essere imposti ai bambini i sacramenti perché uno dei due lo vuole, dovrà essere il figlio, quando compirà 18 anni,  a scegliere.
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