Azione di regresso del genitore che ha provveduto in maniera esclusiva al mantenimento del figlio e accertamento giudiziale della filiazione
Oggetto: Riconoscimento figlio – risarcimento.
Esito del procedimento : rigetto
Normativa in rilievo artt. 147 c.c.,148 c.c.; 1299 c.c.
Il diritto di regresso del genitore adempiente nei confronti dell’altro genitore per il rimborso della quota parte delle spese sostenute dal primo per il mantenimento del figlio dalla sua nascita presuppone l’accertamento giudiziale della filiazione.
Il Fatto e i motivi del ricorso in Cassazione
Così si è espressa la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n.21364/2018 depositata in Cancelleria il 29.08.2018, pronunciandosi sulla domanda risarcitoria proposta da un figlio nei confronti del padre naturale per i danni subiti dal primo a seguito della violazione da parte di quest’ultimo degli obblighi genitoriali di mantenimento, istruzione ed educazione.
La Corte d’Appello competente, dinnanzi alla quale l’attore aveva impugnato la decisione di prime cure, aveva in particolare confermato la pronuncia di primo grado, riconosciuto all’attore solo il danno non patrimoniale e rigettato la domanda di :
– risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chances per mancanza di elementi probatori (in relazione al tenore di vita pregresso, condizione socio economica raggiunta) avendo l’attore unicamente allegato di avere dovuto abbandonare gli studi universitari;
– rimborso della quota per il suo mantenimento sostenuta esclusivamente dalla madre (defunta), dal momento che, essendo intervenuta la sentenza di l’accertamento della paternità del 2010 ( passata in giudicato) a distanza di anni dal decesso della madre avvenuto nel 2004 non era entrato alcun credito per l’esercizio del diritto di regresso nel patrimonio di quest’ultima che potesse essere trasmesso al figlio una volta divenuto erede.
La decisione della Corte
Il figlio ricorre quindi in Cassazione la quale, nel rigettare il ricorso, precisa il seguente principio:
l’azione per il recupero delle spese sostenute per il mantenimento del figlio minore nei confronti dell’altro genitore non è utilmente esercitabile se non dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento di filiazione naturale
Quindi, prosegue la Suprema Corte, anche se l’obbligo del genitore di mantenimento del figlio consegue al fatto in sé della nascita, la domanda di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore coobligato presuppone l’accertamento della filiazione dunque, anche se può essere proposta unitamente alla domanda di accertamento giudiziale della paternità o maternità, non può trovare accoglimento se non in quanto il Giudice si pronunci con efficacia di giudicato sulla qualità di figlio o in quanto, tale giudicato si sia precedentemente formato .
Il titolo giudiziale costituito dalla statuizione di condanna, pertanto, potrà essere azionato solo dopo il formarsi del giudicato sullo status di figlio.
Inoltre, nella medesima ordinanza la Cassazione, riprendendo quanto affermato in una precedente pronuncia (n. 7960/2017) ha ribadito che la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell’art.277 c.c. e quindi, giusta l’art.261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art.148 c.c..
La relativa obbligazione si collega allo “status” genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l’altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato art.148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall’art.1299 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali ( art.1299, comma 1 c.c. :Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi ).
Tuttavia, la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell’azione non può prescindere da un’espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti disponibili, e quindi, non incidendo sull’interesse superiore del minore, che soltanto legittima l’esercizio dei poteri officiosi attribuiti al giudice dall’art. 277, comma 2, c.c.
Infine, la Suprema Corte ha ritenuto logico e coerente quanto rilevato dalla Corte distrettuale in relazione al fatto che, essendo l’accertamento dello status di padre naturale intervenuto a distanza di anni dalla morte della madre, tale circostanza avesse comportato che all’epoca del decesso di quest’ultima non fosse sorto un diritto al rimborso della quota parte delle spese di mantenimento del figlio trasmissibile agli eredi.
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