Aziende speciali degli enti pubblici territoriali, contratti redatti in forma scritta?
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili, con sentenza n. 20684 del 9 agosto 2018, ha recentemente affrontato una controversia instaurata tra alcune società succedute alle originarie parti di un contratto di somministrazione di gas naturale, avente ad oggetto la forma dei contratti stipulati dalle aziende speciali degli enti pubblici territoriali; più in particolare, se detti contratti debbano essere o meno redatti in forma scritta, con conseguente eventuale invalidità di quelli stipulati verbalmente o per facta concludentia.
Il quesito rimesso alle Sezioni Unite
Questo, nello specifico, il quesito posto dalla terza sezione della Corte di Cassazione, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla lite, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite: stante la questione di massima e particolare importanza riguardante la forma con cui deve essere espressa la volontà contrattuale delle aziende speciali partecipate dallo Stato, si reputa necessario stabilire se detta volontà debba essere necessariamente trasfusa in forma scritta.
Aziende speciali non sono pubbliche amministrazioni
Dopo ampia disamina giurisprudenziale, le Sezioni Unite hanno espressamente affermato il principio di diritto per cui le aziende speciali suddette – pur appartenendo al sistema con il quale la pubblica amministrazione locale gestisce i servizi pubblici per la produzioni di beni e di attività a fini sociali e per la promozione e lo sviluppo economico e civile delle comunità locali – non possono qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti (artt. 16 e 17 R.d. n. 2440/1923), quali “pubbliche amministrazioni” in senso stretto.
Per i contratti non è richiesta la forma scritta ad substantiam
Ne consegue che per i loro contratti, salva l’applicazione di speciali discipline per particolari categorie, non è imposta la forma scritta ad substantiam, né sono vietate la stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà.
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