Cassazione: è reato impedire al padre di vedere il figlio

La Suprema Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 38608/2018, ha stabilito che è reato impedire al padre di vedere il figlio.
Quando l’affidamento congiunto, quando quello esclusivo?
Quando due coniugi si separano, i figli devono essere affidati a entrambi i genitori, attraverso il  cosiddetto affidamento congiunto o condiviso. Il padre e la madre hanno gli stessi diritti e doveri sull’educazione, la crescita e il mantenimento dei figli. I minori abiteranno da uno dei due genitori, di solito la madre, vedendo l’altro genitore in base a un calendario prefissato dal tribunale.
Il genitore che non abita con i figli deve partecipare al loro mantenimento garantendo all’ex coniuge un contributo mensile fisso, che in assenza di un accordo tra le parti dovrà essere determinato sempre dal tribunale, insieme alla partecipazione alle spese straordinarie.
In casi eccezionali il giudice decide per l’affidamento esclusivo. Se uno dei genitori si è dimostrato incapace di gestire gli interessi dei figli, i poteri e le scelte rilevanti vengono assegnati a a uno di essi.
Ad esempio in presenza di un genitore tossicodipendente, criminale abituale, responsabile di violenze o che sia scappato di casa.
Il giudice, nel provvedimento di affidamento, di solito indica il tempo e le modalità con i quali  il genitore non affidatario ha diritto di frequentare il minore. Un diritto-dovere per il genitore, che non vi si può sottrarre neanche con il consenso dell’ex, perché è nell’interesse del minore stare sia con il padre sia con la madre, al fine di crescere meglio.
Quando può essere escluso il diritto a vedere la prole?
La giurisprudenza esclude il diritto di vedere la prole se il figlio minore diventato adolescente consapevole dei suoi sentimenti e delle motivazioni rifiuti la frequentazione.
Se il genitore non affidatario è tossicodipendente o alcolizzato. Anche se, secondo la giurisprudenza maggioritaria la condizione di tossicodipendente del genitore non è un ostacolo a tenere presso di sé il figlio in determinati periodi.
Se il genitore non affidatario ha un comportamento violento nei confronti della moglie o dei figli.
Se il  genitore non affidatario ha comportamenti criminali precedenti.
Se il genitore non affidatario non ha interesse per il figlio.
Non può essere escluso il diritto di vedere i minori se il genitore ha patologie  invalidanti e la conservazione del rapporto sia utile al minore.
Comportamento “ostruzionistico” del genitore affidatario, cosa può fare l’altro?
Uno dei doveri del genitore affidatario è favorire il rapporto del figlio con l’altro genitore, a meno che ci siano contrarie indicazioni di particolare gravità. Ne consegue che nessuno dei due genitori può parlare male dell’altro in presenza dei figli o fare in modo che si allontanino dal padre o dalla madre assecondando la loro volontà di non partecipare agli incontri.
Se il figlio abita con la madre, lei deve fare in modo che i figli incontrino il padre, senza accondiscendere alla loro volontà di restare a casa o con gli amici. Se la madre, presso la quale i figli abitano, cerca di impedire al padre di vederli, il padre si dovrà rivolgere al giudice, che fisserà i giorni e gli orari entro i quali ha diritto di vederli. Se, nonostante l’ordine del tribunale, la madre continuasse con il suo comportamento, l’ex marito la può denunciare per “mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice”.
Questo vale sia per il genitore che impedisce all’altro di vedere il figlio, sia per il genitore che pretende di essere presente agli incontri o li interrompe senza giustificato motivo, ed è l’aspetto evidenziato con la recente sentenza della Corte di Cassazione.
L’articolo 709 ter del codice di procedura civile consente tre rimedi quando uno dei due genitori: commette gravi inadempienze, reca pregiudizio al minore con un suo comportamento o con la sua condotta di vita, crea ostacoli al corretto svolgimento delle modalità di affidamento.
In simili casi l’altro genitore può fare ricorso al giudice chiedendo un provvedimento per fare cessare il comportamento del genitore o per chiedere la modifica o la revoca delle disposizioni sull’affidamento. Il giudice può modificare il regime dell’affidamento passando da quello congiunto all’affidamento esclusivo. Ad esempio se la madre nega al padre di vedere i figli, il tribunale le può revocare l’affidamento e disporre che i bambini abitino con il padre.
Il giudice può disporre a carico del genitore colpevole delle condotte pregiudizievoli, determinate sanzioni, che sono: l’ammonizione, il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore o a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro, la condanna a una sanzione amministrativa, anche insieme ai provvedimenti sopra esposti.
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