Società di persone, diritti ed obblighi dei soci

Nelle società di persone (S.n.c., S.s. e S.a.s.) la legge ricollega la qualità di socio determinati diritti, che vengono tradizionalmente suddivisi in due categorie:

Diritti Patrimoniali
Diritti Amministrativi.

Diritti patrimoniali
Fanno parte di questa categoria:

Il diritto agli utili, al quale fa da contrappeso la partecipazione alle perdite.
Il diritto alla liquidazione della propria quota nel caso di scioglimento del rapporto limitatamente al singolo socio (art. 2289 c.c.).
Il diritto alla liquidazione, comprensiva del rimborso dei conferimenti e della quota di ripartizione dell’eventuale attivo residuo nel caso di scioglimento della società (articoli 2281 e 2282 c.c.).

Ogni socio ha diritto di percepire una parte degli utili effettivamente conseguiti dalla società. Questo diritto matura per effetto dell’approvazione del bilancio d’esercizio (rendiconto nella s.s.), redatto con l’osservanza dei criteri stabiliti per il bilancio delle S.p.a. in quanto applicabili.
L’approvazione del bilancio di esercizio, dal quale emerga un utile, costituisce nelle società di persone condizione sufficiente per legittimare ogni socio a pretendere la distribuzione della sua parte di utile.
Riassumendo, nelle società di persone si assiste alla seguente uguaglianza:

Utile d’esercizio uguale dividendo.
Diversa è la condizione che rende attuale l’obbligo per il socio di partecipare alle perdite.

Sinché il socio non ottiene la liquidazione della sua quota (decurtata dall’ammontare delle perdite) o in caso di scioglimento della società, il liquidatore non chiede ai soci (in mancanza di patrimonio sociale disponibile) di versare il necessario per pagare i creditori sociali, le perdite restano “virtuali” e non determinano alcun obbligo immediato per il socio. Il loro unico effetto è quello di impedire la distribuzione di utili, almeno finché le perdite non siano ripianate o il capitale non venga ridotto di un corrispondente ammontare.
La determinazione della parte di utili e perdite spettanti a ciascun socio è rimessa alle pattuizioni dei soci con l’unico limite del divieto del “Patto Leonino”, cioè il patto con cui uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
In mancanza di espresse pattuizioni sui criteri di ripartizione di utili e perdite troveranno applicazione i criteri legali suppletivi:

Le parti spettanti ai soci di utili e perdite si presumono proporzionali ai conferimenti.
Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, tali parti si presumono uguali.
Se manchi la pattuizione contrattuale della parte spettante al socio d’opera, questa dovrà essere fissata dal giudice secondo equità.
Se il contratto si limita a determinare la parte di ciascun socio nei guadagni, si presume che nella stessa misura debba determinarsi la partecipazione alle perdite. 

Diritti amministrativi
I diritti amministrativi del socio attengono principalmente all’area della gestione sociale o del controllo diretto o indiretto sulla stessa. Oltre al diritto di amministrare, che salvo diretta pattuizione, spetta a tutti i soci a responsabilità illimitata, il modello legale prevede altri diritti di natura amministrativa:

Diritto di esprimere il proprio consenso in tutti quei casi in cui la legge consente una decisione collettiva dei soci (artt. 2252, 2256, 2257, 2259 codice civile).
I diritti di controllo spettanti ai soci che non partecipano all’amministrazione (articolo 2261 codice civile).
Diritto di avere comunicazione e eventualmente contestare il bilancio d’esercizio nella S.n.c. e nella S.a.s.
Il diritto di promuovere, anche individualmente, l’azione di responsabilità nei confronti dei soci amministratori.
Il diritto di chiedere la revoca per giusta causa dell’amministratore.
Il diritto di recesso (art. 2259 c.c.).

A questi diritti se ne possono aggiungere altri attribuiti dall’atto costitutivo a tutti i soci o anche solo ad alcuni di essi: come ad esempio il diritto di veto a favore di un singolo socio nei confronti di determinati atti di gestione, oppure il potere di nominare/revocare un direttore generale.
Con l’acquisizione della partecipazione sociale il socio diventa anche destinatario di determinati obblighi, che abbiamo appena visto. Ad essi si aggiunge per i soci di S.n.c. e per i soci accomandanti di S.a.s. l’obbligo di non esercitare, per conto proprio o altrui, un’attività concorrente con quella della società e di non partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.
La ratio di questo divieto è quella di assicurare un dovere di fedeltà del socio nei confronti della società, impedendogli in linea di principio di utilizzare notizie e informazioni acquisite all’interno della società, per trarne vantaggio personale come imprenditore concorrente o come socio illimitatamente responsabile di una concorrente. La violazione di questo divieto espone il socio al risarcimento dei danni subiti dalla società.
I presenti contributi sono tratti da: 

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