Tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate, ex art. 34 Legge n. 161/2017

Pubblicato sulla G.U. il decreto legislativo attuativo
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in data 21 giugno 2018 il Decreto legislativo n. 72 del 18 maggio 2018 con cui è stato attuato quanto previsto dall’art. 34 della legge n. 161 del 17 ottobre 2017.
Come è noto, l’art. 34 di questa legge prevede una delega al Governo per la tutela del lavoro nell’ambito delle imprese  sequestrate e confiscate alle organizzazioni mafiose nel quale è contemplato quanto segue: “1. Il Governo e’ delegato ad adottare,  entro  quattro  mesi  dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,   un   decreto legislativo  recante  disposizioni  per  le  imprese  sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, favorendo l’emersione del lavoro irregolare nonché’  il contrasto dell’intermediazione  illecita  e  dello  sfruttamento  del lavoro e  consentendo, ove  necessario, l’accesso  all’integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.
Il Decreto  legislativo  di  cui  al comma 1 e’ adottato realizzando: a) una completa ricognizione della normativa vigente  in  materia di ammortizzatori sociali, di incentivi per  l’emersione  del  lavoro irregolare nonché per il contrasto dell’intermediazione  illecita  e dello sfruttamento del lavoro e di incentivi alle imprese; b) l’armonizzazione e il coordinamento  della  normativa  di  cui
alla lettera a) con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;  c) l’adeguamento  della  normativa  nazionale  alle  disposizioni adottate dall’Unione europea.
Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il  Governo  si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) tutte  le  misure  di  sostegno  alle  imprese  sequestrate  e confiscate e ai lavoratori nonché’ quelle volte a favorire, per  tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro  e  l’adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività’ alle  norme  vigenti in materia fiscale, contributiva e di  sicurezza  siano  richieste previe elaborazione e  approvazione  del  programma  di  prosecuzione dell’attività’ delle imprese, di  cui  all’articolo  41  del  decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;  b) dalle misure di sostegno ai lavoratori delle  imprese  di  cui alla lettera a) siano  esclusi:  i  dipendenti  oggetto  di  indagini connesse o pertinenti al reato di  associazione  mafiosa  o  a  reati aggravati di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,  n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,  n. 203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge o  la  parte dell’unione civile, i parenti, gli  affini  e  le  persone  con  essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio  o  che gli  stessi  si   siano   concretamente   ingeriti   nella   gestione dell’azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell’azienda prima del sequestro e  fino  all’esecuzione  di esso;   c) anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro  o  a confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159, si  applichi,   ove   necessario,   la   disciplina   dell’intervento straordinario  di  integrazione  salariale  e  degli   accessi   agli ammortizzatori sociali; d) il Governo fissi i tempi, le modalità’ e  la  copertura  della richiesta di integrazione salariale; e) la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta  eccezione per i soggetti di cui alla lettera b), tutti i lavoratori  dipendenti già’ presenti nel giornale di cantiere e quelli che  intrattengono o hanno intrattenuto con l’azienda un rapporto di  lavoro  riconosciuto con il decreto di approvazione del programma  di  prosecuzione  o  di ripresa dell’attività’ dell’impresa ovvero  con  altri  provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato; f) sia data  comunicazione  al  prefetto  per  l’attivazione  del confronto sindacale, all’Istituto nazionale della previdenza  sociale (INPS) e alla relativa commissione presso  l’INPS  per  l’attivazione delle procedure della  cassa  integrazione  guadagni  per  quanto  di competenza  nonche’,  in  caso  di  intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, specifica segnalazione alla Rete del  lavoro agricolo di qualita’, istituita presso  l’INPS  dal  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali; g) a seguito  del  provvedimento  adottato  per  la  prosecuzione dell’impresa ai sensi dell’articolo  41  del  decreto  legislativo  6 settembre  2011,  n.  159,  e  successive  modificazioni,   l’azienda interessata  abbia  titolo  al  rilascio  del  documento   unico   di regolarità’  contributiva  di  cui  all’articolo  2,  comma  2,  del decreto-legge  25  settembre  2002,  n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e,  a  decorrere dalla   medesima   data,   non   siano   opponibili   nei   confronti dell’amministrazione   giudiziaria   dell’azienda  sequestrata  i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per  condotte anteriori al provvedimento di sequestro.
All’attuazione della delega di cui al presente articolo  si provvede nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo  sociale  per  occupazione e formazione  di  cui  all’articolo  18,  comma  1,  lettera  a),   del decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica che dia conto dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, e’ trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per  i  profili  finanziari.  I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i  quali  il decreto puo’ essere comunque adottato. Qualora tale termine venga  a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza  del  termine  di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest’ultimo  termine e’ prorogato di sessanta giorni.  Il Governo,  qualora  non  intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere  con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali  modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi  di  informazione  e  di motivazione. I pareri definitivi  delle  Commissioni  competenti  per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine  di quindici giorni dalla data della  nuova  trasmissione.  Decorso tale termine, il decreto puo’ essere comunque adottato”.
Posto ciò, con questo precetto normativo il legislatore delegante vuole in buona sostanza favorire la regolarizzazione, lavorativa e previdenziale, di coloro che lavorano nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione.
Ebbene, vediamo come il decreto legislativo attuativo in commento abbia risposto a questa finalità.
Prima di far ciò, va prima di tutto osservato che questa normativa si compone di sette articoli di cui i  primi due dedicati al sostegno al reddito del lavoratore (rispettivamente nel caso in cui il rapporto di lavoro sia in essere e quello in cui, invece, il rapporto di lavoro sia cessato), il terzo riguarda le misure di sostegno alle imprese, il quarto afferisce il documento unico di regolarità contributiva, il quinto la non opponibilità dei provvedimenti sanzionatori, il sesto riguarda il come si posso ottenere i benefici previsti dai primi tre articoli mentre il settimo, infine, inerisce la copertura finanziaria.
Compiuto un breve excursus delle norme che compongono questo decreto legislativo, non resta che esaminare queste disposizioni legislative una per una.
L’art. 1, intitolato “Sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro” prevede innanzitutto al primo comma, primo capoverso che quando “non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti  dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  per  superamento  dei limiti soggettivi e  oggettivi  ivi  previsti  o  per  difetto  delle condizioni di applicabilita’, per gli anni  2018,  2019  e  2020,  ai lavoratori  sospesi  dal  lavoro  o  impiegati  a   orario   ridotto, dipendenti  da  aziende  sequestrate  e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria  per  le  quali e’ stato approvato il programma  di  prosecuzione  o  di  ripresa  dell’attivita’  di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  e fino alla loro assegnazione o destinazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concede, nel rispetto dello specifico  limite di spesa come definito dal decreto di cui all’articolo 7, comma 2, su richiesta  dell’amministratore  giudiziario,  previa   autorizzazione scritta del giudice delegato, uno specifico trattamento  di  sostegno al  reddito,  pari  al  trattamento  straordinario  di   integrazione salariale, per la durata  massima  complessiva  di  dodici  mesi  nel triennio”.
Pertanto, alla luce di quanto sancito in questo dettato normativo, ove non sia possibile ricorrere agli ammortizzatori sociali stabili dal decreto legislativo n. 148 del 2015, per superamento dei limiti soggettivi o oggettivi previsti da questa disciplina giuridica[1] o per carenza delle condizioni applicative[2], per il triennio 2018-2020, è disposto che ai lavoratori  sospesi  dal  lavoro  o  impiegati  a   orario  ridotto, dipendenti  da  aziende  sequestrate  e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria  per  le  quali e’ stato approvato il programma  di  prosecuzione  o  di  ripresa  dell’attivita’  di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  e fino alla loro assegnazione o destinazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concede, nel rispetto dello specifico  limite di spesa come definito dal decreto di cui all’articolo 7, comma 2, su richiesta  dell’amministratore  giudiziario,  previa  autorizzazione scritta del giudice delegato, uno specifico trattamento  di  sostegno al  reddito,  pari  al  trattamento  straordinario di  integrazione salariale, per la durata  massima  complessiva  di  dodici  mesi  nel triennio.
Tal che è evidente che il trattamento di sostegno al reddito – il quale, essendo pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, consiste, fermo restando i limiti di spesa previsti dall’art. 7 del decreto in commento (e che vedremo da qui a breve), in un contributo ordinario nella misura dello 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori di cui 0,60 per cento a carico dell’impresa o del partito politico e 0,30 per cento a carico del lavoratore (così: art. 23 del decreto legislativo n. 148 del 2015), e la cui durata (complessiva) è pari a dodici mesi per il trienno 2018-2020 –  è concesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sempre su richiesta dell’amministratore giudiziario il quale può a sua volta fare una richiesta di questo genere solo dopo essere stato autorizzato per iscritto da parte del giudice delegato e semprechè sia stato approvato dal Tribunale il programma di prosecuzione o di ripresa dell’attivita’ a norma dell’art. 41, c. 1-sexies, decreto legislativo n. 159 del 2011[3].
Questa richiesta, tuttavia, può essere fatta anche dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati  alla  criminalita’  organizzata  la quale puo’ richiedere, per le  imprese  poste  sotto  la  propria  gestione,  il trattamento di cui al comma 1, previo nulla osta del giudice delegato ai sensi dell’articolo 44, comma 2, del decreto  legislativo  n.  159 del 2011” (art. 1, c. 4, decreto legislativo n. 72 del 2018) ossia quel nulla osta che siffatta Agenzia chiede al giudice delegato per il compimento degli atti di cui all’art. 40, c. 3, decreto legislativo n. 159 del 2011 (ossia contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato).
A sua volta il secondo capoverso del comma primo di questo articolo statuisce che per “i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per i quali e’ ammesso il trattamento di sostegno  al  reddito e’ riconosciuta la contribuzione figurativa ai sensi dell’articolo  6 del decreto legislativo n. 148 del 2015” e quindi, al lavoratore, in detti casi, non è solo riconosciuto un trattamento analogo a quello straordinario di integrazione salariale, ma anche la contribuzione figurativa che, a norma di questo precetto normativo, e’ calcolato sulla base della retribuzione globale cui e’ riferita l’integrazione salariale (comma primo, secondo capoverso) e le cui “occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della gestione o fondo di competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario” (comma secondo).
Detta contribuzione, dunque, consente di far sì che i periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per i quali e’ ammessa l’integrazione salariale, possano essere riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia (così: art. 6, c. 1, primo capoverso, decreto legislativo n. 148 del 2015).
Detto ciò, il terzo capoverso, dal canto suo, dispone che l’“Amministratore giudiziario specifica i  nominativi dei lavoratori per i quali richiede il riconoscimento del trattamento”.
Pare evidente la ratio che connota una previsione legislativa di questo tenore: si vuole evitare che il trattamento non venga riconosciuto a coloro che ne possano beneficiare perché, ad esempio, l’Amministratore giudiziario si limita a chiedere questo beneficio senza specificarne i destinatari.
E infatti siffatto beneficio non compete a tutti i lavoratori di una di queste imprese che versi in queste condizioni ma, come recita il comma secondo dell’art. 1 del decreto legislativo in commento, solo “ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto in  tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, il  cui  rapporto di lavoro e’  riconosciuto  con  il  decreto di approvazione  del  programma   di   prosecuzione  o  di  ripresa dell’attivita’ di cui all’articolo 41 del decreto legislativo n.  159 del 2011 o con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale  o del giudice delegato”.
Deve esserci pertanto un inadempimento del precedente datore di lavoro in materia di obblighi lavorativi e previdenziali, per poter godere di questo trattamento e dunque, ben può accadere che costui, per alcuni lavoratori, abbia rispettato siffatti obblighi, per altri no.
Del resto, anche ove ricorra detta violazione, non sempre il lavoratore può usufruire di questo trattamento atteso che l’art. 1 del decreto legislativo n. 72 del 2018 stabilisce, per un verso, che il “trattamento di cui al comma 1 non puo’ essere richiesto per: a) i lavoratori indagati, imputati o condannati per il  reato  di associazione mafiosa, per i reati aggravati  ai  sensi  dell’articolo 416-bis.1, primo comma,  del  codice  penale  o  per  reati  ad  essi connessi; b) il proposto, il coniuge del proposto o  la  parte  dell’unione civile, i parenti, gli affini e le persone con  essi  conviventi  ove
risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che  gli  stessi  si siano concretamente ingeriti nella gestione dell’azienda; c) i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell’azienda prima del sequestro e  fino  all’esecuzione  di esso” (comma quinto), per altro verso, che  sempre il “trattamento di cui al comma 1 cessa di essere corrisposto nel momento in cui le condizioni di esclusione  di  cui  al  comma  5  si realizzano ed e’  revocato,  con  effetto  retroattivo,  quando  tali condizioni sono accertate successivamente” (comma sesto).
Da ciò deriva che, per individuare coloro che possono beneficiare di questo trattamento, si rende all’uopo doveroso fare una ulteriore verifica ossia appurare: 1) se i lavoratori sono stati indagati, imputati o condannati per uno dei questi reati; 2) se, in merito al proposto, al coniuge del proposto o  alla  parte  dell’unione civile, ai parenti, agli affini e alle persone con essi conviventi, risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che  gli  stessi  si siano concretamente ingeriti nella gestione dell’azienda; 3) se i lavoratori abbiano co-gestito l’azienda sequestrata quando era in mano ad organizzazioni mafiose.
Anche dette condizioni ostative, di conseguenza, spiegano ulteriormente il perché l’Amministratore giudiziario debba indicare espressamente i beneficiari di siffatte misure proprio perché si potrebbe verificare una delle situazione sin qui esaminate.
E’ altresì previsto che il trattamento in questione possa essere concesso in via provvisoria “su richiesta dell’amministratore giudiziario e previa  autorizzazione scritta del giudice delegato a decorrere dal provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 41, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 159 del 2011” ossia da quello con cui il giudice delegato, entro trenta giorni dall’immissione in possesso, autorizza l’amministratore giudiziario a proseguire l’attivita’ dell’impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale.
Tuttavia, una volta concesso, detto “trattamento cessa di essere corrisposto quando la richiesta non  e’  reiterata  dall’amministratore  giudiziario dopo l’approvazione del  programma di  prosecuzione   o di ripresa dell’attivita’ di cui all’articolo 41, comma 1-sexies, del  medesimo decreto legislativo” (art. 1, c. 3, decreto legislativo n. 72 del 2018) cioè quando viene approvato questo programma da parte del Tribunale.
Infine l’art. 1, c. 7, decreto legislativo n. 72 dispone che con “decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità’ applicative del presente articolo” e ciò nell’evidente ottica di dare una effettiva attuazione a quanto previsto dalla norma sin qui analizzata.
L’art. 2 del decreto legislativo n. 72 del 2018, intitolato “Sostegno al reddito in caso cessazione     del rapporto di lavoro”, prevede al primo comma, primo capoverso, che, per “gli  anni  2018,  2019  e  2020,  ai  lavoratori  di   cui all’articolo 1, comma  2,  il  cui  rapporto  di  lavoro  e’  risolto dall’amministratore  giudiziario o dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata secondo le previsioni del programma  di prosecuzione o di ripresa dell’attivita’ di cui all’articolo  41  del decreto legislativo n. 159 del 2011 e che non hanno i  requisiti  per accedere  alla  Nuova  prestazione  di  Assicurazione   Sociale   per l’Impiego – NASpI, l’INPS concede, su  richiesta  dell’amministratore giudiziario o dell’Agenzia, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, per la durata di quattro mesi, un’indennità mensile, priva di copertura figurativa, pari alla meta’ dell’importo massimo mensile della NASpI di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nel rispetto dello specifico limite di spesa  come definito dal decreto di cui all’articolo 7, comma 2”.
Pertanto, in presenza delle stesse condizioni “aziendali” viste in precedenza, nel caso in cui il rapporto di lavoro non possa proseguire, ma venga risolto dall’amministratore giudiziario o dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata secondo quanto statuito nel programma approvato a norma dell’art. 41 del codice antimafia, è previsto che l’INPS conceda, per i lavoratori che non hanno i  requisiti  per accedere  alla  Nuova  prestazione  di  Assicurazione   Sociale   per l’Impiego – NASpI[4], su  richiesta  dell’amministratore giudiziario o dell’Agenzia, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, un’indennità mensile per un periodo di 4 mesi, priva di copertura figurativa, pari alla meta’ dell’importo massimo mensile della NASpI di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22[5], nel rispetto dello specifico limite di spesa come definito dal decreto di cui all’articolo 7, comma 2 (che vedremo successivamente).
Si vogliono dunque garantire, attraverso questa previsione normativa, quei lavoratori che non sono annoverabili tra coloro che possono beneficiare della NASpI, includendo anche costoro tra tali beneficiari.
L’art. 2, c. 2, secondo capoverso, decreto legislativo n. 72 del 2018, inoltre, prevede che tale indennità e’  riconosciuta  pure “ai lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto  legislativo  14 settembre 2015, n. 150” vale a dire quei “soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13[6], la propria immediata disponibilita’ allo svolgimento di attivita’ lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”.
Vigono, anche in ordine al riconoscimento di tale beneficio, talune delle condizioni ostative previste dall’articolo precedente atteso che, da un lato, è stabilito che l’“indennita’ di cui al comma 1 non puo’ essere richiesta  per  i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5” (art. 2, c. 2, decreto legislativo n. 72 del 2018), dall’altro, è contemplato che l’“indennita’ di cui al comma 1 cessa di essere  corrisposta  nel momento in cui le condizioni di esclusione  di  cui  all’articolo  1, comma 5, si realizzano  ed  e’  revocata,  con  effetto  retroattivo, quando tali condizioni sono accertate successivamente” (art. 2, c. 3, decreto legislativo n. 72 del 2018).
(Essendo state già analizzate queste previsioni di legge in precedenza, si rinvia a quanto già enunciato)
L’art. 3 del decreto legislativo n. 72 del 2018,  intitolato “Misure di sostegno alle imprese”, modifica la legge, 28/12/2015, n. 208 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016)”) nel seguente modo: “1. All’articolo 1 della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 195 dopo le parole: «codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «e di cui agli articoli 240-bis,  primo  comma, del codice penale, 301, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,  e  85-bis  del  decreto  del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309»,  e  dopo  le parole: «cooperative previste dall’articolo 48, comma 3, lettera  c), e comma 8, lettera a)» sono  inserite  le  seguenti: «nonche’  delle imprese affittuarie o cessionarie di cui all’articolo  48,  comma  8, lettere a) e b),»; b) al comma 196,  lettera  b),  dopo  le  parole:  «finanziamenti agevolati», sono inserite le seguenti: «di importo  non  superiore  a due milioni di euro  e  di  durata  non  superiore  a  quindici  anni comprensivi di cinque anni di preammortamento»”.
Di conseguenza, le risorse di 10 milioni di euro destinate per ciascun anno del triennio 2016-2018[7] al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità’ organizzata nei procedimenti penali sin qui solo per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, adesso riguardano anche i procedimenti penali afferenti i delitti preveduti dalle seguenti disposizioni legislative: articoli 240-bis, primo comma, del codice penale[8], 301, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43[9],  e  85-bis  del  decreto  del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309[10].
Inoltre è ampliato il novero delle imprese che possono usufruire di queste risorse includendo anche le imprese affittuarie o cessionarie di cui all’articolo 48, comma  8, lettere a)[11] e b)[12], decreto legislativo n. 159 del 2011.
Oltre a ciò, attraverso la modifica dell’art. 1, c. 196 della la legge, 28/12/2015, n. 208[13], vengono quantificati i finanziamenti agevolati da destinare alle imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalita’ organizzata, come individuate al comma 195[14] del presente articolo, ovvero alle imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalita’ organizzata, come individuate al medesimo comma 195, in un importo  non  superiore  a due milioni di euro  e  di  durata  non  superiore  a  quindici  anni comprensivi di cinque anni di preammortamento.
L’art. 6 del decreto legislativo n. 72 del 2018, intitolato “Comunicazioni e richiesta di informazioni”, chiarisce  a quali adempimenti è tenuta l’autorità amministrativa tenuta a erogare i benefici sin qui esaminati.
Il primo comma, primo capoverso, di questa norma di legge prevede prima di tutto che All’atto   della presentazione dell’istanza da parte dell’amministratore  giudiziario  o  dell’Agenzia,  per  ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2 e  3,  l’autorita’  amministrativa procedente  ne  da’  comunicazione  al  Prefetto competente per territorio, per l’attivazione del confronto sindacale, e all’INPS” fermo restando che, a norma del secondo capoverso sempre di questo comma, in “caso di  intermediazione  illecita  e  sfruttamento  del  lavoro,  e’ inviata altresi’ specifica segnalazione alla Rete del lavoro agricolo di qualita’ di cui all’articolo 6 del decreto-legge 24  giugno  2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n. 116[15]”.
Si vuole quindi, da un lato, attivare la Prefettura al fine d mettere le organizzazioni sindacali di confrontarsi con la parte datoriale sulle richieste da essa intraprese a favore dei lavoratori, dall’altro, sentire anche l’INPS e ciò nell’evidente scopo di consentire a questo ente di esprimere le proprie valutazioni su quanto richiesto, dall’altro lato ancora, nello specifico caso di  intermediazione  illecita  e  sfruttamento  del  lavoro,  e’ inviata altresi’ alla Rete del lavoro agricolo di qualita’ tramite l’invio di una specifica segnalazione, trattandosi di un organismo, istituito presso l’INPS, e composte da imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c., diretto da una cabina di regia tra le cui funzioni vi è anche quella di procedere “a monitoraggi costanti dell’andamento del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche accedendo ai dati relativi all’instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai dati che si rendono disponibili, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l’INPS, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali e’ stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l’immigrazione” (art. 6, c. 4, lett. c-bis, decreto-legge 24  giugno  2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n. 116) e di promuovere “iniziative, d’intesa con le autorita’ competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all’evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati” (art. 6, c. 4, lett. c-ter, decreto-legge 24  giugno  2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n. 116).
Il comma secondo dell’art. 6, a sua volta, dispone che, ai “fini della  concessione  delle  misure  di  cui  al  presente decreto,  l’autorita’   amministrativa   procedente  puo’  chiedere informazioni all’amministratore  giudiziario,  all’Agenzia  nazionale per l’amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e confiscati alla criminalita’ organizzata e all’autorita’  giudiziaria competente che  possono  trasmettere  documentazione  e  informazioni anche d’ufficio”; si vuole quindi mettere in condizione l’autorita’ amministrativa procedente di chiedere tutte le informazioni che reputa necessaria per stabilire se concedere o meno quanto richiesto ai soggetti interessati, vale a dire l’amministratore  giudiziario e l’Agenzia  nazionale per l’amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e confiscati alla criminalita’ organizzata e all’autorita’  giudiziaria; costoro, dal canto loro, possono trasmettere documentazione e informazioni anche d’ufficio e quindi anche senza la necessità che l’amministrazione procedente faccia apposita richiesta.
Infine, l’art. 6, c. 3, decreto legislativo n. 72 del 2018 prevede una apposita copertura finanziaria stabilendo che all’“attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse finanziarie, umane e strumentali gia’ previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica”.
Continuando la disamina della normativa in commento, l’art. 4 del decreto legislativo n. 72 del 2018, intitolato “Documento unico di regolarita’ contributiva”, statuisce che, a “decorrere  dalla  data  di  approvazione  del  programma  di prosecuzione o ripresa dell’attivita’  di  cui  all’articolo  41  del decreto legislativo n. 159 del 2011, la verifica della regolarita’ contributiva di cui all’articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014,  n. 78[16], avviene esclusivamente con riguardo  agli  obblighi  contributivi riferiti a periodi successivi alla data di approvazione del programma medesimo”.
Operando in tal guisa, si è voluto evitare che situazioni di irregolarità contributiva pregresse, e quindi non ascrivibili all’amministratore delegato, possano nuocere sulla prosecuzione dell’attività di impresa creando una serie di problemi (quale potrebbe essere, ad esempio, l’impossibilità di partecipare a gare di appalto).
Alle stesse finalità sempre rispondere il successivo articolo 5 (“Non opponibilita’ dei provvedimenti sanzionatori”) il quale dispone che, a “decorrere  dalla  data  di  approvazione  del  programma  di prosecuzione o ripresa dell’attivita’  di  cui  all’articolo  41  del decreto legislativo n. 159 del  2011,  i  provvedimenti  sanzionatori relativi  a  illeciti  amministrativi  in  materia  di  lavoro  e  di legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e della legge 24 novembre 1981, n. 689,  commessi  prima  del provvedimento di sequestro  dell’azienda,  non  sono  opponibili  nei confronti dell’amministratore giudiziario  e  dell’Agenzia  nazionale per l’amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e confiscati alla criminalita’ organizzata”.
Si vuole in tal modo evitare che l’amministratore giudiziario o l’Agenzia nazionale per l’amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e confiscati alla criminalita’ organizzata possano essere sanzionati nei confronti dell’azienda, prima della loro gestione, in ordine ad illeciti amministrativi commessi dai precedenti datori di lavoro in materia lavoro e di legislazione sociale secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
L’art. 7 del decreto legislativo n. 72 del 2018, infine, contiene le disposizioni finanziarie stabilendo, per un verso, al primo comma, che, ai “sensi dell’articolo 34, comma 4, della legge 17 ottobre 2017, n. 161[17], le misure di cui al presente decreto sono concesse nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere  sul  fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio 2009, n. 2[18]”, per altro verso, al terzo comma, che le “misure di cui  al  presente  decreto  sono  concesse,  previa verifica dei  requisiti  di  legge  non  riservati  alla  valutazione dell’autorita’ giudiziaria,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie assegnate a ciascuna di esse dal decreto di cui al comma 2,  in  base all’ordine cronologico di presentazione delle domande”.
La copertura finanziaria, quindi, non solo include le risorse destinate per il triennio 2018-2020 e da dove reperirle, ma stabilisce altresì come si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande come criterio a cui fare riferimento nell’erogare queste risorse stesse.
Il comma secondo dell’art. 7, dal canto suo, statuisce quanto segue: “Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dello sviluppo  economico e dell’economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  le  risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le  misure  previste
dal presente decreto e sono altresi’ definite  le  procedure  per  il rispetto degli specifici limiti di spesa anche ai sensi del comma  3 del presente articolo. Lo schema di decreto e’ trasmesso alle Camere”.
Il precetto normativo appena citato, dunque, rimanda ad un successivo decreto attuativo, da emanarsi entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto, come verranno distribuite le risorse in ordine alla tipologia delle misure previste da questa normativa, e quale sarà la procedura da doversi osservare per concedere queste misure.
Il quarto comma dell’articolo 7 di questo decreto legislativo, però, prevede una deroga per quel che riguarda le misure di sostegno alle imprese ivi stabilendosi appunto che le “previsioni di cui al presente articolo non si applicano alla misura prevista dall’articolo 3, per la quale si  provvede  a  valere sulle risorse finanziarie gia’ stanziate ai  sensi  dell’articolo  1, commi da 195 a 198[19], della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  come incrementate dall’articolo 1, comma  612,  della  legge  11  dicembre 2016, n. 232[20]”.
La copertura finanziaria per le misure di sostegno alle imprese, pertanto, è diversa da quelle destinate ai lavoratori.
Queste, dunque, in estrema sintesi, le novità introdotte dal decreto legislativo n. 72 del 18 maggio 2018.
[1]Esempio: quando sia superata, in materia di trattamento di integrazione salariale, la durata massima preveduta dall’art. 24 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (“1. Per ciascuna unita’ produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all’articolo 22, comma 5. 2. Per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini, nonché’ per le imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere n) e o), per ciascuna unita’ produttiva il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile”).
[2]Esempio: quando non può essere applicata la disciplina della contribuzioni salariali ordinarie che, come è noto, si applica a “a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività’ lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco; d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività’ di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette all’armamento ferroviario; l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà’ pubblica; m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini; n) imprese industriali esercenti l’attività’ di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono attività’ di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività’ di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività’ di escavazione”.
[3]Ai sensi del quale: “Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1, depositata dall’amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 127 del codice di procedura penale con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell’Agenzia e dell’amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell’impresa”.
[4]Al riguardo l’art. 3 del decreto legislativo 4 maggio 2015, n. 22 prevede quanto segue: “1. La NASpI e’ riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione; c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La NASpI e’ riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
[5]Secondo cui: “Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente, la NASpI e’ pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità’ e’ pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non puo’ in ogni caso superare nel 2015 l’importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente”.
[6]Per cui: “1. In attesa della realizzazione di un sistema informativo unico, l’ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l’INPS e l’ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali, nonché’ il portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro. Costituiscono elementi del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro: a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, di cui all’articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92; b) l’archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297; c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3; d) il sistema informativo della formazione professionale, di cui all’articolo 15 del presente decreto.
2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali già’ nella disponibilità’ delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello unico PF presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle certificazioni uniche presentate dai sostituti d’imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicità’ immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del Ministero dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca, contenenti l’Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 nonché’ l’Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati delle università’ di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
Il modello di scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, di cui all’articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, viene definita dall’ANPAL, unitamente alle modalità’ di interconnessione tra i centri per l’impiego e il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000, all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonché’ all’articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono comunicate per via telematica all’ ANPAL che le mette a disposizione dei centri per l’impiego, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS, dell’ INAIL e dell’Ispettorato nazionale del lavoro per le attivita’ di rispettiva competenza.
Allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l’ANPAL definisce apposite modalità’ di lettura delle informazioni in esso contenute a favore di altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione, l’ANPAL stipula una convenzione con il Ministero dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi risultati statistici. Il sistema di cui al presente articolo viene sviluppato nell’ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli atti di programmazione approvati dalla Commissione Europea”.
[7]Ulteriormente incrementate di altri 10 milioni di euro stante quanto previsto dall’art. 1, c. 612, legge, 11 dicembre 2016, n. 232 (“Al fine di assicurare il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata l’autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l’anno 2019, incremento che confluisce nelle apposite sezioni dei Fondi di cui al comma 196 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015, con le modalità dallo stesso riportate e con la medesima ripartizione delle risorse tra le sezioni”).
[8]Secondo cui: “Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325,416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall’articolo 2635 del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi”.
[9]Alla stregua del quale: “Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 295, secondo comma, si applica l’articolo 240-bis del codice penale”.
[10]Per cui: “Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l’articolo 240-bis del codice penale”.
[11]Secondo il quale: “I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell’Agenzia che ne disciplina le modalita’ operative: a) all’affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell’attivita’ produttiva, a titolo oneroso, a societa’ e ad imprese pubbliche o private, ovvero in comodato, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata. Nella scelta dell’affittuario o del comodatario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all’affitto  e al comodato alle cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata se taluno dei relativi soci e’ parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell’articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55”.
[12]Per cui: “I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell’Agenzia che ne disciplina le modalità’ operative: (…) b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall’Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità’ per l’interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l’affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell’Agenzia”.
[13]La quale dispone adesso nel seguente modo: “Le risorse di cui al comma 195 confluiscono: a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un’apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità’ organizzata, come individuate al comma 195 del presente articolo, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità’ organizzata, come individuate al medesimo comma 195; b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un’apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l’erogazione di finanziamenti agevolati di importo  non  superiore  a due milioni di euro  e  di  durata  non  superiore  a  quindici  anni comprensivi di cinque anni di preammortamento in favore delle imprese di cui alla lettera a).”.
[14]In virtù del quale: “Per ciascun anno del triennio 20162018 e’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità’ organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui agli articoli 240-bis,  primo  comma, del codice penale, 301, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,  e  85-bis  del  decreto  del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309 e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la continuità’ del credito bancario e l’accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall’articolo 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a), nonché’  delle imprese affittuarie o cessionarie di cui all’articolo  48,  comma  8, lettere a) e b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011”.
[15] Secondo cui: “1. E’ istituita presso l’INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità’ alla quale possono partecipare le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile in possesso dei seguenti requisiti: a) non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l’incolumità’ pubblica, delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale; b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché’ non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l’obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia; c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. c-bis) applicare i contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; c-ter) non essere controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma;
1-bis. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità’ possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l’immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l’impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonché’ i soggetti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Possono altresi’ aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità’, attraverso la stipula di apposite convenzioni, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sia le agenzie per il lavoro di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sia gli altri soggetti autorizzati all’attività’ di intermediazione ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Alla Rete del lavoro agricolo di qualità’ sovraintende una cabina di regia composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell’economia e delle finanze , del Ministero dell’interno, dell’Ispettorato nazionale del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività’, dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività’, dell’INPS e della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano designati entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Fanno parte della cabina di regia anche tre rappresentanti dei lavoratori subordinati delle imprese agricole e un rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell’agricoltura e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La cabina di regia e’ presieduta dal rappresentante dell’INPS.
Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità’, le imprese di cui al comma 1 presentano istanza in via telematica. Entro trenta giorni dall’insediamento la cabina di regia definisce con apposita determinazione gli elementi essenziali dell’istanza.
La cabina di regia ha i seguenti compiti: a) delibera sulle istanze di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità’ entro 30 giorni dalla presentazione; b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di qualità’ le imprese agricole che perdono i requisiti di cui al comma 1. c) redige e aggiorna l’elenco delle imprese agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità’ e ne cura la pubblicazione sul sito internet dell’INPS; c-bis) procede a monitoraggi costanti dell’andamento del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche accedendo ai dati relativi all’instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai dati che si rendono disponibili, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l’INPS, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali e’ stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l’immigrazione; c-ter) promuove iniziative, d’intesa con le autorità’ competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all’evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati; d) formula proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.
4-bis. La cabina di regia promuove la stipula delle convenzioni di cui al comma 1-bis e svolge i compiti di cui al comma 4, lettere c-bis) e c-ter), utilizzando le informazioni in possesso delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli e dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-ter.
4-ter. La Rete del lavoro agricolo di qualità’ si articola in sezioni territoriali, a cui possono aderire i soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-bis, con sede presso la commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni promuovono a livello territoriale le iniziative previste dal comma 4, lettera c-ter), svolgono compiti di promozione di modalità’ sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all’impiego. Le sezioni territoriali promuovono altresi’ iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti locali.
4-quater. La cabina di regia trasmette ogni anno alle Camere una relazione sullo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monito-raggi di cui alla lettera c-bis) del medesimo comma .
La partecipazione alla cabina di regia e’ a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. La cabina di regia si avvale per il suo funzionamento delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall’INPS, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 8.
Al fine di realizzare un più’ efficace utilizzo delle risorse ispettive disponibili, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’INPS, fermi restando gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano l’attività’ di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità’ salvi i casi di richiesta di intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni sindacali, dall’Autorità’ giudiziaria o da autorità’ amministrative e salvi i casi di imprese che abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
E’ fatta salva comunque la possibilità’ per le amministrazioni di cui al comma 6 di effettuare controlli sulla veridicità’ delle dichiarazioni in base alla disciplina vigente.
7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorita’ competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualita’. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione e’ condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l’ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l’immediata decadenza dai contributi di cui al secondo periodo.
Per le attività’ di cui al presente articolo l’INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
[16]Ai sensi del quale: “1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità’ esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili. La risultanza dell’interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarita’ Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l’INPS, l’INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti di regolarita’, i contenuti e le modalita’ della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma e’ ispirato ai seguenti criteri: a) la verifica della regolarita’ in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e’ effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive, e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell’impresa; b) la verifica avviene tramite un’unica interrogazione presso gli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, ed e’ eseguita indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare; c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarita’ di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarita’, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L’interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all’obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dall’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.
Il decreto di cui al comma 2 puo’ essere aggiornato [annualmente] sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva.
All’articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: “, in quanto compatibile,” sono soppresse.
5-bis. Ai fini della verifica degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, presenta una relazione alle Camere.
All’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.
[17]Per cui: “All’attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”.
[18]Secondo il quale: “1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessita’ della riprogrammazione nell’utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonche’ quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonche’ con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e’ istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l’occupazione, nonche’ le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione”.
[19]Ai sensi del quale: “195. Per ciascun anno del triennio 20162018 e’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalita’ organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui agli articoli 240-bis,  primo  comma, del codice penale, 301, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,  e  85-bis  del  decreto  del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309 e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la continuita’ del credito bancario e l’accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall’articolo 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a), nonche’  delle imprese affittuarie o cessionarie di cui all’articolo  48,  comma  8, lettere a) e b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.
Le risorse di cui al comma 195 confluiscono: a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un’apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalita’ organizzata, come individuate al comma 195 del presente articolo, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalita’ organizzata, come individuate al medesimo comma 195; b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un’apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l’erogazione di finanziamenti agevolati di importo non  superiore  a due milioni di euro  e  di  durata  non  superiore  a  quindici  anni comprensivi di cinque anni di preammortamento in favore delle imprese di cui alla lettera a).
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalita’ per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al comma 196, lettere a) e b). I predetti criteri sono formulati avuto particolare riguardo per le imprese che presentano gravi difficolta’ di accesso al credito.
In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l’avente diritto, quale condizione per la restituzione dell’azienda, e’ tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui al comma 196, lettera a), a seguito dell’eventuale escussione della garanzia. Con il decreto di cui al comma 197 sono disciplinate le modalita’ per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro”.
[20]Per cui: “Al fine di assicurare il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata l’autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l’anno 2019, incremento che confluisce nelle apposite sezioni dei Fondi di cui al comma 196 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015, con le modalità dallo stesso riportate e con la medesima ripartizione delle risorse tra le sezioni”.
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