Commissione massimo scoperto e superamento del tasso soglia d’usura

Nell’ambito di un giudizio di opposizione allo stato passivo – ad opera di una Banca – è stata sottoposta alle Sezioni Unite civili una questione di particolare importanza, ossia la rilevanza delle commissioni di massimo scoperto agli effetti del superamento del tasso soglia dell’usura, ai sensi dell’art. 644 terzo comma c.p.. Ciò in riferimento ai rapporti svoltisi in tutto o in parte anteriormente all’entrata in vigore del D.l. n. 185/2008, come inserito dalla Legge n. 2/2009.
Si premette che per commissione massimo scoperto, come indicato dalla stessa Banca d’Italia, si intende il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l’intermediario dell’onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell’utilizzo dello scoperto di conto. Tale compenso – che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per un determinato numero di giorni – viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento.
Orientamenti contrastanti
Il contrasto rilevato in proposito, e sottoposto alle Sezioni Unite, è insorto tra la Seconda sezione penale e la Prima sezione civile.
Il primo orientamento (Seconda sezione penale) predica in particolare, che visto il chiaro tenore letterale dell’art. 644 c.p., sono rilevanti – agli effetti del superamento del tasso soglia di usura – tutti gli oneri sopportati dall’utente in connessione all’uso del suo credito. E tra di essi rientra indubbiamente anche la commissione massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all’uso del credito.
Il secondo orientamento (Prima sezione civile) ha invece escluso che, per il periodo precedente l’entrata in vigore del citato D.l. 185/2008 art. 2, dunque non retroattivo, possa tenersi conto delle commissioni massimo scoperto ai fini della verifica del superamento concreto del tasso soglia dell’usura presunta.
La soluzione delle Sezioni Unite
In risoluzione del conflitto interpretativo, le Sezioni Unite, con sentenza n. 16303 del 20 giugno 2018, hanno enunciato il seguente principio: Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, anteriormente all’entrata in vigore del cit. D.l. n. 185/2008 art. 2, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta – come determinato ex Legge n. 108/1996 – va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della commissione massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”; quest’ultima calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei Decreti ministeriali  emanati ai sensi della Legge n. 108/1996. Si va poi a compensare l’importo dell’eventuale eccedenza della CMS concretamente praticata, rispetto a quello rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi concretamente praticati.
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