Fascicolo sanitario elettronico

Cos’è il fascicolo sanitario elettronico (FSE)
Secondo la definizione fornita dall’art. 12, comma 1, del d.l. 18 ottobre 2012, n.179, il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l’insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l’assistito; mentre le sue finalità (secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 2, del suddetto d.l. 179/2012) sono quelle di:
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
b) studio e ricerca in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria.
Si tratta, quindi, di uno strumento in grado di contenere e descrivere l’intera vita del paziente e che viene costantemente alimentato ed implementato nel tempo.
Pertanto, anche con riferimento a tale strumento elettronico, posto che la sua utilizzazione comporta considerevoli rischi per i dati personali dei pazienti anche in considerazione del fatto che i dati ivi contenuti sono collegati tra di loro e condivisi attraverso modalità informatiche tra una pluralità di soggetti distinti, l’ordinamento è intervenuto con il Regolamento contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2015 n. 178 (che si compone di ben 28 articoli e di un corposo disciplinare tecnico).
Prima dell’emanazione del Regolamento in esame, il FSE era disciplinato – dal punto di vista della protezione dei dati personali ivi contenuti – (oltre che, naturalmente, dal codice privacy) soltanto dalle linee guida del Garante Privacy in tema di Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e di dossier sanitario del 16 luglio 2009, le quali comunque rimangono tuttora in vigore.
Differenze tra FSE e dossier sanitario
Per quanto attiene alla distinzione tra il dossier sanitario e il fascicolo sanitario elettronico, le linee guida dal Garante Privacy del 2009 sul FSE e il dossier sanitario stabiliscono che:

mentre il dossier sanitario è lo strumento costituito da un organismo sanitario, quale titolare del trattamento, all’interno del quale operano più professionisti (per esempio gli ospedali, le cliniche private, i centri diagnostici ecc.);
il fascicolo sanitario elettronico, invece, è formato da dati sanitari che sono originati da diversi e distinti titolari del trattamento che operano, di solito, ma non necessariamente, nello stesso ambito territoriale (per esempio, le ASL o i laboratori clinici operanti nella medesima regione o area vasta).

Posto, quindi, che per la definizione di FSE il Regolamento rimanda a quella di fascicolo sanitario elettronico contenuta nel già citato d.l. 179/2012, le altre definizioni che possono assumere particolare interesse in questa sede sono quella di “assistito” (che viene definito come il soggetto che ricorre all’assistenza sanitaria nell’ambito del sistema sanitario nazionale – SSN) e quella di “codice univoco” (che viene definito come il codice che viene assegnato, attraverso una procedura automatica, ad ogni assistito a partire dal codice fiscale, tale da non consentire la identificazione diretta dell’assistito durante il trattamento dei dati personali).
I presenti contributi sono tratti da: 

La tutela della privacy in ambito sanitario
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Contenuto del FSE
Per quanto riguarda, infine, il contenuto del FSE, il Regolamento prevede che al suo interno vi sia un nucleo minimo di dati e documenti ed inoltre possono esserci ulteriori dati e documenti integrativi (i quali vengono minuziosamente elencati dall’art. 2). In particolare, tutti i FSE istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome devono contenere, quale nucleo minimo:

i dati identificativi e amministrativi dell’interessato;
 i referti;
i verbali di pronto soccorso;
 le lettere di dimissioni;
il profilo sanitario sintetico (che si sostanzia in un documento informatico, redatto e aggiornato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, il quale riassume la storia clinica dell’assistito e la sua situazione corrente conosciuta, al fine di favorire la continuità di cura attraverso un veloce inquadramento dell’assistito nel momento in cui si rivolge al SSN);
il dossier farmaceutico;
il consenso o il diniego alla donazione degli organi o dei tessuti;
le Disposizioni anticipate di trattamento ai sensi della L. 219/2017 (contenuto non previsto dal Regolamento in questione, ma ricavabile dalla stessa legge che ha introdotto e disciplinato l’istituto delle DAT).

Per quanto riguarda, invece, i dati e documenti integrativi contenuti nel FSE, il cui inserimento è rimesso alla scelta delle Regioni, il Regolamento prevede:
i) le prescrizioni (specialistiche, farmaceutiche, ecc.);
ii) le prenotazioni (specialistiche, di ricovero, ecc.);
iii) le cartelle cliniche;
iv) i bilanci di salute;
v) l’assistenza domiciliare;
vi) i piani diagnostico-terapeutici;
vii) l’assistenza residenziale o semi-residenziale;
viii) l’erogazione di farmaci;
ix) le vaccinazioni;
x) le prestazioni di assistenza specialistica;
xi) le prestazioni di emergenza e urgenza;
xii) le prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero;
xiii) i certificati medici;
xiv) la partecipazione a sperimentazioni cliniche;
xv) il taccuino personale (che è una sezione del FSE riservata all’assistito in cui quest’ultimo può inserire dati e documenti personali relativi ai propri percorsi di cura eventualmente svolti anche in strutture esterne al SSN);
xvi) le esenzioni.
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