Separazione ed addebito, le conseguenze se non si è più innamorati

Chi scopre di non essere più innamorato del marito o  della moglie, può chiedere la separazione senza avere paura dell’addebito, l’assegno di mantenimento scatta se ha un reddito più elevato.
Non è raro vedere e non sono poche le coppie nelle quali, dopo un “più o meno” lungo periodo di matrimonio, uno dei due coniugi si accorga di non essere più innamorato e di volere la separazione. Il marito o la moglie “lasciato” non si può opporre ed è costretto a subire questa decisione.
La legge, consente la separazione quando la convivenza non è più tollerabile anche per uno dei due coniugi, con la conseguenza che se a volersi separare è il marito o la moglie, l’altro non può impedire lo scioglimento del matrimonio.  Si potrà opporre alle condizioni economiche richieste dal partner (ad esempio, la misura dell’assegno di mantenimento) e, anziché percorrere insieme il cammino della separazione consensuale, imporre all’altro il percorso della separazione giudiziale (disposta dal giudice al termine di una lunga, e a volte non cordiale, causa), e non potrà evitare la cessazione del matrimonio.
Il diritto di amare esiste, allo stesso modo, esiste anche il diritto di non amare più, con la conseguenza che chi si accorge di non essere più innamorato del partner lo può dichiarare senza avere paura di addebiti di responsabilità, né di dovere pagare un risarcimento del danno. Non scatta il cosiddetto addebito a carico di chi si voglia separare, senza trovare giustificazioni che abbiano fondamento in colpe dell’altro coniuge.
La separazione è lecita anche senza una ragione precisa, non è necessario motivare le cause del proprio disinnamoramento. Non si devono trovare scuse, né è necessario che l’altro abbia posto in essere una condotta contraria ai doveri del matrimonio.
Nonostante il partner abbia tenuto sempre una condotta indiscutibile e insindacabile, fedele e rispettosa dei doveri che derivano dalle nozze, l’altro gli può chiedere lo stesso la separazione senza una ragione, potendo motivare il suo disinteresse con il venire meno dell’amore, e non subirà nessuna conseguenza, in termini di addebito o di versamento dell’assegno di mantenimento.
La condanna a pagare il mantenimento scatta per altre ragioni non legate alle cause della separazione. Nonostante la cessazione del matrimonio sia stata imposta dal comportamento colpevole del marito o della moglie, l’altro coniuge non vanterà per questo il diritto al mantenimento.
Il giudice dispone l’obbligo di versare un assegno mensile, a titolo di mantenimento, quando verifica che il reddito di uno dei due coniugi è molto più alto di quello dell’altro e che costui non sia in grado di mantenere lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio, vale a dire quando ci sia una sproporzione tra gli stipendi o i redditi dei due coniugi, il tribunale cerca di diminuirla, obbligando il più “ricco” a dare periodicamente (di solito una volta al mese) una parte dei suoi soldi al più “povero”.
Chi ha subito la separazione con addebito a proprio carico non può ottenere,  anche se con un reddito inferiore, l’assegno di mantenimento. Se non ha subito la pronuncia di addebito e ha risorse economiche più basse, gli deve essere versato l’assegno.
Nel caso di coniuge non più innamorato, non costituendo causa di addebito, avrà diritto al mantenimento.
Esempio:
Un marito fedele si sente dire dalla moglie che non è più innamorata e lo invita a lasciare la casa comune. Il marito non si può opporre e deve subire la scelta.
Se la moglie ha un reddito più basso del marito e la coppia ha avuto figli che siano ancora minori, il giudice le assegnerà l’assegno di mantenimento, ma anche la casa coniugale e disporrà che i figli convivano con la madre.
Il marito, anche se fosse innamorato, non potrà impedire la separazione, né l’assegnazione della casa alla ex moglie. Se riesce a dimostrare di avere lo stesso reddito della moglie o che lei abbia altre disponibilità economiche rispetto allo stipendio (ad esempio proprietà immobiliari), potrà contrastare la sua richiesta di mantenimento.
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