Processo tributario telematico: ambiti applicativi e vincoli per la controparte

Di Maurizio Villani e Federica Attanasi
L’avvio del processo tributario telematico (PTT) si colloca nell’ambito del processo di digitalizzazione della giustizia (già attuato nel processo civile).
Il PTT dal 15 luglio 2017 è attivo su tutto il territorio nazionale, a conclusione di una graduale estensione iniziata il 1˚ dicembre 2015. 
Date di attivazione
1° dicembre 2015, Toscana e Umbria; 
15 ottobre 2016, Abruzzo e Molise;
5 novembre 2016, Liguria e Piemonte;
15 dicembre 2016, Emilia-Romagna e Veneto;
17 febbraio 2017, Basilicata, Campania e Puglia;
15 aprile 2017, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Lombardia;
15 giugno 2017, Calabria, Sardegna e Sicilia;
15 luglio 2017, Marche, Val d’Aosta, Province autonome di Trento e Bolzano 
Ancora oggi, però, seppur sia ufficialmente attivo, il suo utilizzo è meramente facoltativo per le parti processuali: non è stata, infatti, ancora fissata una data per la sua obbligatorietà, sebbene si parli della seconda metà del 2018 come possibile momento di entrata in vigore.
Più nel dettaglio, per processo tributario telematico si intende l’utilizzo degli strumenti informatici per la redazione e la presentazione (notifica, deposito, comunicazione) degli atti del processo dematerializzati.
Al momento, l’informatizzazione del processo tributario telematico consente di:

notificare ricorsi e appelli;
costituirsi in giudizio;
depositare atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio;

consultare liberamente il fascicolo processuale ed estrarre copie degli atti.

Una volta effettuato il deposito tramite il “PTT” i contribuenti, i professionisti e gli enti impositori, previamente registrati, tramite il rinnovato servizio del “Telecontenzioso” potranno consultare da casa o dai propri uffici il fascicolo processuale informatico e i relativi atti.
Il nuovo strumento si basa sull’uso della posta elettronica certificata (Pec), necessaria per la comunicazione e notificazione di ogni atto del processo, e della firma digitale consentendo, tra l’altro il deposito telematico presso le Commissioni tributarie dei ricorsi e degli altri atti processuali.
Cos’è necessario avere per poter accedere al sistema informativo della giustizia tributaria (SIGIT)
La piattaforma è sul web: Processo Tributario Telematico (PTT) – SIGIT.
Per potervi accedere sono necessarie:

una connessione a Internet;
la firma digitale;
una casella Pec;
la registrazione all’applicativo PTT tramite il portale.

Tutti i documenti validamente inviati e acquisiti dal Sigit (sistema informativo della Giustizia Tributaria) andranno a costituire il fascicolo processuale informatico. Questo sarà integralmente consultabile online e sostituirà il faldone ordinario cartaceo.
La normativa di riferimento
Orbene, l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario è stato disciplinato solo con l’emanazione del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, 23 dicembre 2013, n. 163, pubblicato in G.U. n. 37 del 14 febbraio 2014. Di fatto, sono state previste regole tecnico-operative per le operazioni di (articolo 3, comma 3):

registrazione al PTT;
costituzione in giudizio;
consultazione e prelievo di copie dal fascicolo processuale informatico;
assegnazione dei ricorsi;
accesso dei soggetti abilitati;
redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze;
archiviazione e conservazione degli atti processuali informatici.

Di seguito, al Regolamento è stata data attuazione per mezzo dei seguenti decreti:

Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015, con cui sono state stabilite le regole tecniche per le parti che intendevano costituirsi con modalità telematiche innanzi alle Commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria;
Decreti del Direttore Generale delle Finanze, 30 giugno 2016 (G.U. n° 161 del 12/07/2016) e 15/12/2016 (G.U. Serie generale n° 298 del 22/12/2016), con cui soso state estese le predette regole tecniche a tutto il territorio nazionale.

Di particolare rilievo è, altresì, la Circolare n° 2/DF dell’11/5/2016 con cui sono state emanate le linee guida che forniscono spiegazioni sul SIGIT (Sistema Informativo della Giustizia Tributaria) e con cui sono state fornite le indicazioni sulle modalità di accesso ed utilizzo dei servizi del PTT.
Più nel dettaglio, la Circolare n° 2/DF dell’11/5/2016 ha chiarito che una volta effettuata la notifica dei ricorsi/appelli a mezzo PEC, le parti hanno l’obbligo di depositarli con modalità telematiche previa registrazione al PTT.
Con la suddetta Circolare è stato, inoltre, posto in rilievo che: <<nella prima fase attuativa del processo tributario telematico vige il principio della facoltatività di tale scelta e della graduale estensione sul territorio nazionale delle nuove modalità di deposito degli atti processuali. In base a tale principio ciascuna delle parti può scegliere di notificare e depositare gli atti processuali con le modalità tradizionali, ovvero con quelle telematiche presso le Commissioni tributarie ove risultino attivate tali modalità. In sostanza, la parte resistente, indipendentemente dalla scelta operata dal ricorrente, ai sensi dell’articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992, ha la facoltà di avvalersi delle modalità telematiche di deposito delle controdeduzioni e relativi documenti allegati. Ne deriva che anche in presenza di ricorsi/appelli notificati e depositati con modalità tradizionali (ufficiale giudiziario, a mezzo posta ovvero a sportello) la parte resistente potrà scegliere di avvalersi del deposito telematico degli atti processuali, senza precludere la validità del deposito.
Inoltre, fermo restando il principio di facoltatività sopra descritto – in base a quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, del regolamento – qualora la parte (sia ricorrente, che resistente) si avvalga delle modalità telematiche nel procedimento di primo grado, è obbligata successivamente ad utilizzare le medesime modalità anche nel giudizio d’appello. Tale obbligo si estende anche al deposito degli atti successivi alla costituzione in giudizio, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento. Tuttavia, qualora la parte effettui la sostituzione del difensore, secondo le modalità previste dal codice di procedura civile e in base alle specifiche disposizioni ex comma 3 dell’articolo 2 del regolamento, è possibile operare nuovamente la scelta tra il deposito telematico e quello cartaceo>>.
In buona sostanza, la Circolare ha chiarito che, nelle more dell’introduzione dell’obbligo di utilizzo delle nuove modalità, ciascuna parte può legittimamente scegliere il rito cartaceo o quello telematico indipendentemente dalla scelta della controparte. Secondo la circolare, infatti, il Dm 163/2013 prevedrebbe un unico vincolo per chi utilizza il telematico: continuare con le stesse modalità, non solo per quel giudizio ma anche per il successivo, con eccezione solo per il cambio del difensore. Non ci sarebbe, pertanto, nessuna ricaduta vincolante sulla controparte. Tale facoltà, quindi, se esercitata in primo grado, sostanzia un obbligo di adottare la procedura di processo tributario telematico per l’intero grado di giudizio, nonché per l’appello, salvo il caso di sostituzione del difensore.
Ebbene, è proprio su questo aspetto che occorre fare una riflessione più dettagliata.
Molto più frequentemente stanno sorgendo perplessità circa il vincolo per il resistente di ricorrere al PTT, qualora il ricorso di primo grado sia stato depositato telematicamente dalla controparte.
La giurisprudenza
Invero, qualche giurisprudenza di merito ha interpretato il Regolamento (Dm 163/2013) in senso contrario alle indicazioni dalla Circolare ministeriale 2/DF dell’11 maggio 2016.
Più specificamente, sul punto, si stanno via via consolidando due orientamenti opposti in seno alla Commissioni Tributarie italiane:
a) vi è un primo orientamento a parere del quale, ciascuna parte può legittimamente scegliere il rito cartaceo o quello telematico indipendentemente dalla scelta della controparte. Pertanto, la scelta della costituzione cartacea o telematica di una delle parti non vincolerebbe l’altra a fare lo stesso.
Tanto, ad esempio, è stato recentemente avallato dalla Ctp di Foggia con la sentenza, 5 febbraio 2018, n.104, con la quale è stato chiarito che, se il legislatore avesse voluto porre un divieto “al contrario” l’avrebbe detto (ubi lex voluit ubi noluit tacuit).
Più specificamente, a parere della CTP di Foggia:<< (…) Va poi escluso che la modalità di costituzione (cartacea) adottata dal ricorrente possa influenzare le modalità di costituzione del resistente, obbligandolo a scegliere la stessa forma di costituzione. E tanto perché l’art. 2 comma 3 del Decreto del 23/12/2013 n. 163 – Min. Economia e Finanze, recante il Regolamento recante la disciplina dell’uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 39, comma 8, del decreto – legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014 si limita a stabilire tale obbligo per la sola parte che abbia adottato in primo grado le modalità telematiche, senza in alcun modo condizionare le scelte della controparte (“La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore”). D’altra parte la giurisprudenza (Sez. U, Sentenza n. 7665 del 18/04/2016, Rv. 639286 – 01, in motivazione) ha chiarito che “La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass. sez. trib., n. 26831 del 2014). Ne consegue che è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio prpcedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte”. Deriva da tanto che in ogni caso, in assenza di concreto pregiudizio per il diritto di difesa della parte, anche la eventuale violazione di una norma processuale rimarrebbe priva di effetto invalidante dell’atto medesimo>>.
b) C’è, poi, un secondo orientamento che sostiene che il Dm 163/2013 debba essere interpretato nel senso che se il contribuente presenta il ricorso cartaceo, l’Ufficio dovrà costituirsi con la stessa modalità e che, se il ricorrente notifica via Pec, la costituzione del resistente dovrà essere obbligatoriamente telematica.
Si sono pronunciate in tal senso la Ctp di Reggio Emilia (sent. n. 245/2017), la Ctp di Rieti (sent. n. 9/2018) e la Ctr Toscana (sent. n. 1377/2017).
Più nel dettaglio, i giudici emiliani, con la sentenza 12 ottobre 2017, n. 245 hanno sostenuto che:<< Il combinato disposto dei due articoli fa sì che solo nel caso di notificazione del ricorso introduttivo a mezzo PEC, la costituzione in giudizio del ricorrente debba avvenire in maniera telematica, cioè mediante il sistema Sigit, mentre nell’altro caso, quello cioè in cui il ricorrente non abbia notificato il ricorso tramite PEC, ma abbia utilizzato altri canali, ad esempio il deposito presso la controparte o l’invio, alla stessa, tramite posta, la costituzione un giudizio debba avvenire senza utilizzare il sistema Sigit ma in altro modo, cioè utilizzando il deposito di copia del ricorso presso la segreteria della Commissione o tramite, anche qua, invio tramite posta, alla stessa; per quanto attiene poi la costituzione in giudizio della parte resistente, precisa il 3° comma dell’art. 10, lo stesso avviene con le modalità del comma 1; il richiamo, tout court, alle “modalità indicate al comma 1” fa sì che lo stesso debba essere interpretato nel senso che venga, implicitamente, richiamato anche l’inciso “nel caso di notifica del ricorso ai sensi dell’articolo 9”, cioè mediante PEC; in conclusione il sistema si ricostruisce nel senso che se il ricorso è introdotto tramite PEC la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente debba avvenire in modo telematico ,cioè tramite il sistema Sigit, mentre nel caso il ricorso sia stato introdotto in altro modo, diciamo “cartaceo”, cioè con deposito presso la controparte od invio tramite posta, alla stessa, anche la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente debba avvenire in modo “cartaceo”, cioè con deposito di copia del ricorso o delle controdeduzioni presso la Commissione; insomma dalle norme richiamate il sistema si lascia ricostruire nel senso che le modalità seguite dal ricorrente per introdurre il ricorso, “cartaceo” o “telematico”, vincolano per tutti, ricorrente e controparte, lo sviluppo del giudizio, in primo grado ed, anche, in appello (arg. ex art. 2, comma 3°, DM cit.)>>.
La Ctp di Rieti, invece, con la sentenza 7 marzo 2018, n.9 ha chiarito che la costituzione in giudizio in via cartacea del contribuente rende inammissibile quella con modalità telematiche dell’Ufficio. A parere del Collegio: << per il processo Tributario Telematico (PTT), diversamente dal processo amministrativo telematico e processo civile telematico, la Giustizia tributaria non ha optato per la obbligatorietà “forzosa”, per cui allo stato attuale, anche se divenuto operativo in tutte le regioni, il ricorso telematico è facoltativo.
La costituzione in giudizio e il deposito degli atti e documenti della parte resistente avviene con le modalità indicate agli art. 9, comma 1° e 5; il combinato disposto dei due articoli fa sì che solo nel caso di notificazione del ricorso introduttivo a mezzo PEC, la costituzione in giudizio del ricorrente debba avvenire in maniera telematica, mentre nel caso in cui ciò non avvenga la costituzione in giudizio del ricorrente avviene con modalità cartacea, senza utilizzare il sistema S.I.Gi.T.; quindi se il ricorso è introdotto tramite PEC la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente deve avvenire in modo telematico, cioè tramite il sistema S.I.Gi.T.. mentre nel caso in cui il ricorso sia stato introdotto con modalità cartacea, cioè con deposito presso la controparte od invio tramite posta, anche la costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente debba avvenire in modo “cartaceo” (CTP Reggio Emilia n. 245 del 12 ottobre 2017 e CTR Toscana n. 1783/2017)>>.
 In conclusione, dopo aver individuato la normativa di rifermento e dopo aver confrontato i più recenti approdi dei giudici di merito, si ritiene indispensabile (e si auspica) un celere ed efficace intervento chiarificatore tanto del legislatore, quanto dei giudici di legittimità, tanto al fine di fare chiarezza e di evitare innumerevoli pronunce di inammissibilità.
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