Valida la comunicazione Pec, anche se l’avvocato ha la casella piena

E’ valida la comunicazione di cancelleria effettuata via Pec al difensore, qualora la mancata consegna dipenda da cause imputabili a quest’ultimo, come ad esempio – il caso de quo – se la casella risulti piena per prolungata (dunque colpevole) assenza di lettura di posta elettronica.
Sulla base di tale assunto, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 12451 del 21 maggio 2018, ha respinto il ricorso di alcuni soggetti avverso il decreto con cui era stata rigettata la loro opposizione allo stato passivo di un Fallimento.
Accolte, in proposito, le ragioni del Fallimento, laddove evidenziava che il decreto impugnato venne comunicato ai ricorrenti via Pec, pur essendo pervenuto alla cancelleria del Tribunale un messaggio di mancata comunicazione, in quanto la casella Pec dell’avvocato difensore risultava piena. Ebbene, secondo parte controricorrente, detta comunicazione effettuata nei termini di legge, doveva ritenersi comunque valida.
Avvocato titolare di Pec, dovere di assicurarne il corretto funzionamento
Una censura pienamente fondata secondo gli Ermellini, che si sono già pronunciati sulla questione, affermando come il titolare dell’account di posta elettronica certificata abbia il dovere di assicurarsi il corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e controllo, oltre che di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella catalogata dal programma gestionale utilizzato come “posta indesiderata” (in tal senso anche Cass. n. 1391/16 e Cass. n. 31/2017).
Inoltre, in una fattispecie analoga alla presente – puntualizza la Corte  – è stato già affermato che “la comunicazione deve ritenersi avvenuta giacché, una volta ottenuta dall’ufficio giudiziario l’abilitazione all’utilizzo del sistema di posta elettronica certificata, l’avvocato che abbia effettuato la comunicazione del proprio indirizzo Pec, diviene responsabile della gestione della propria utenza, nel senso che ha l’onere, non solo di procedere alla periodica verifica delle comunicazioni regolarmente inviategli dalla cancelleria a tale indirizzo, ma anche di attivarsi affinché i messaggi possano essere regolarmente recapitati” (Cass. n. 23560/2016).
Da qui, concludono i Giudici di legittimità, l’inammissibilità del presente ricorso.
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