Iscrizione a ruolo telematica: pagamento del contributo unificato e recupero

Con note dirette ad alcune Corti di Appello, in risposta a specifici quesiti, l’Amministrazione Giudiziaria si è nuovamente espressa, con particolare riferimento alle iscrizioni a ruolo telematiche, in merito al pagamento del contributo unificato ed al suo eventuale recupero.
L’indicata Amministrazione aveva già condiviso la prassi che avevano adottato alcuni Uffici Giudiziari – punto 14 della Circolare della Dir. Gen. della Giustizia Civile  del 23/10/15 in tema di processo civile telematico  ( 1 ) – secondo la quale la cancelleria deve invitare “il procuratore della parte, che abbia assolto il contributo unificato mediante acquisto dell’apposita marca da bollo, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso l’ufficio giudiziario in modo da consentirne l’annullamento ( rectius, l’annullamento della ricevuta di versamento costituita dal contrassegno)…….Qualora, poi, la parte intenda evitare qualsiasi accesso agli uffici giudiziari, profittando in pieno dei vantaggi derivanti dall’informatizzazione del procedimento, potrà valersi delle ulteriori modalità di assolvimento del contributo unificato previste dalla legge (pagamento telematico, versamento su C/C postale, modello F23 )”.
La prassi indicata anzi è stata valutata doverosa perché l’art. 12 del D.P.R. 642/72 ( 2 ) non ha subito abrogazioni e/o modificazioni e, pertanto, le marche devono essere annullate secondo le specifiche modalità previste.
Successivamente l’Amm.ne ha ritenuto di dare nuova soluzione, previa consultazione della Direz. Gen. dei Sistemi Informatici, alla questione valutando come effettuato scrupolosamente da parte delle cancellerie l’annullamento delle marche apposte nella nota di iscrizione a ruolo con l’inserimento – qualora non vi abbia provveduto l’avvocato – del numero identificativo della marca nel SICID (applicativo ministeriale che consente la gestione telematica del procedimento civile ), “…consentendo al sistema di memorizzarlo e di segnalare un eventuale “allert” al cancelliere che si trovasse ad inserire il numero di marca già utilizzato in altro procedimento” ( 3 ). Analogamente si è espressa l’Amministrazione Giudiziaria con altra nota (  4 ) deducendo che “…non è più necessario richiedere all’avvocato di consegnare il contrassegno in originale presso la cancelleria, essendo sufficiente l’allegazione della scansione dello stesso al momento del deposito telematico dell’atto.”
Il Ministero della Giustizia ha ritenuto di determinarsi in tal senso non solo perché  da poco tempo l’indicato applicativo ministeriale era stato integrato con la previsione della possibilità di inserimento dei numeri identificati dei contrassegni, ma anche per le garanzie fornite dalla DGSIA circa la registrazione e memorizzazione degli identificativi delle marche, pagate a qualsiasi titolo, in un unico database nazionale condiviso dagli applicativi SICID e SIECIC ( 5 ): il controllo, pertanto, sull’utilizzo di una marca era eseguito su tutti gli Uffici Giudiziari del territorio nazionale che gestivano telematicamente il processo civile.
Tuttavia le garanzie indicate, incentrandosi soltanto sulla funzionalità degli applicatici SICID e SIECIC, non consentivano di escludere in assoluto il riutilizzo del contrassegno relativo al contributo unificato, o all’importo forfetizzato. La considerazione della mancata attuazione del processo civile telematico presso gli uffici del giudice di pace e del possibile riutilizzo, ove non fisicamente annullato, del contrassegno dinanzi ad altre giurisdizioni, ha indotto la competente Direzione Generale, “ in via prudenziale e in attesa degli interessi  sviluppo dei sistemi informatici in uso agli uffici giudiziari”,  con le note richiamate all’inizio del presente lavoro ( 6 ), a modificare nuovamente il proprio orientamento in materia ritenendo di riconfermare le modalità operative, sopra indicate, di cui al punto 14 della circolare del 23 ottobre 2015 in tema di adempimenti di cancelleria relativi al processo civile telematico.
La competente Direzione Generale si è interessata anche del mancato accesso del procuratore, che abbia assolto il contributo unificato mediante acquisto dell’apposita marca da bollo e provveduto alla sua scansione ai fini dell’inserimento nel fascicolo informatico, in cancelleria in modo da consentirne l’annullamento, chiarendo ( 7 ) che “poiché il mancato deposito della ricevuta di pagamento impedisce al cancelliere di verificare, ai sensi dell’articolo 15 del citato D.P.R. n. 115 del 2002, l’univoca riconducibilità del relativo versamento alla causa all’interno della quale la ricevuta stessa è stata depositata, esso non può che equivalere, ai fini in esame, all’omesso versamento del contributo unificato.
Alla luce di quanto precede, si deve dunque rispondere affermando che il cancelliere, dopo aver prontamente invitato l’avvocato per le vie brevi a depositare la ricevuta di pagamento del contributo unificato (al fine di effettuarne il dovuto annullamento ex art. 12 D.P.R. n. 642 del 1972), debba – in caso di omesso deposito entro il termine di 30 giorni dal deposito (telematico) dell’atto – attivare la procedura di cui all’art. 248 del T.U. Spese di Giustizia notificando alla parte l’invito al pagamento dell’importo dovuto e, in caso di mancato pagamento “entro un mese”, trasmettendo la relativa richiesta ad Equitalia Giustizia S.p.a. (incaricata di attivare la procedura di riscossione del contributo unificato in base alla convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia).
Ove poi l’avvocato provveda ad effettuare il deposito della ricevuta in questione successivamente a tale momento, il cancelliere provvederà ad annullare la stessa (ai fini di cui sopra) e a richiedere al concessionario della riscossione l’archiviazione senza esito della procedura di recupero del credito”.
A parere dello scrivente, al procuratore della parte, che per l’inserimento nel fascicolo informatico abbia scannerizzato il versamento effettuato in modalità differente da quella sinora esaminata, dovrà essere richiesto di far pervenire all’Ufficio l’originale della ricevuta ogni qualvolta l’univoca riconducibilità del versamento alla causa manchi (ad esempio, versamento di c/c postale che non contenga idonea causale).
Null’altro innovano, chiariscono o integrano le richiamate note richiamate nella complessa e complessiva materia di contributo unificato, se non su un punto, peraltro pacifico, e cioè che il mancato o insufficiente versamento del contributo in questione non può comportare il rifiuto di iscrizione a ruolo dell’atto da parte della cancelleria e ciò “secondo l’attuale impianto del testo unico sulle spese di giustizia” ( 8 ).
( 1 )  La circolare aggiorna e sostituisce le precedenti circolari della competente Direzione Generale del 27.6.2014 e del 28.10.2014 in materia costituendo  testo consolidato.
( 2 )  Disciplina dell’imposta di bollo.
( 3 )  Nota Min. Giustizia DAG n. 0209680.U del 21/11/16.
( 4 )  Nota Min. Giustizia DAG n. 219586 del 6/12/16.
( 5 )  Il SIECIC è l’applicativo in uso alle cancellerie che gestisce i registri esecuzi mobiliari, immobiliari e concorsuali.
( 6 )  Note Min. Giustizia DAG n. 0059039.U del 28/3/17 e n. 0060755.U del 29/3/17.
( 7 )  Nota Min. Giustizia DAG n. 0060374.U del 29/3/17.
( 8 )  Tra le altre, note Min. Giustizia DAG  n. 0209635.U del  21/11/16 e n. 0060241.U del 29/3/17.
 
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