Contratto per persona da nominare: il contraente occulto

L’articolo 1401 del codice civile stabilisce che al momento  della conclusione del contratto una parte si può riservare la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi che nascono dal contratto stesso.
Si tratta del cosiddetto contratto per persona da nominare.
La giurisprudenza (Cass., sent. n. 6405/2006) ha stabilito che non è richiesto che il contraente occulto (cioè la persona da nominare che acquisterà i diritti e assumerà gli obblighi nascenti dal contratto stipulato) esista al momento della conclusione del contratto, perché è necessario che il contraente occulto esista nel momento successivo nel quale sarà designato e subentrerà nei diritti e negli obblighi assunti dal contraente originario.
L’articolo 1402 del codice civile stabilisce che la dichiarazione di nomina che rivela chi sia il contraente occulto deve essere comunicata all’altra parte nel termine di tre giorni dalla stipulazione del contratto, se le parti non hanno stabilito un termine diverso.
La dichiarazione di nomina non avrà effetto se non sarà accompagnata dall’accettazione della persona nominata (cioè del contraente occulto rivelato) oppure se non c’è una procura precedente al contratto.
Le parti potranno anche modificare il termine per la designazione del contraente occulto a condizione che il termine successivo sia sicuro, nel senso che si verificherà e quando si verificherà (Cass., sent. n. 6952/2000.
Se la nomina del contraente occulto sia invalida o avvenga fuori dal termine iniziale o successivamente prorogato (d’intesa tra le parti originarie del contratto), l’effetto sarà che il contratto avrà efficacia esclusivamente nei rapporti tra i contraenti originari.
L’articolo 1403 del codice civile stabilisce che la dichiarazione di nomina della persona da nominare (del contraente occulto) e la sua accettazione non hanno effetto se non hanno la stessa forma che le parti hanno utilizzato per il contratto, anche se la legge non lo impone.
Se la legge richiede per il contratto una forma di pubblicità, ad esempio la trascrizione presso la ex conservatoria dei registri immobiliari per le compravendite, la stessa dovrà essere utilizzata per la dichiarazione di nomina con l’indicazione dell’accettazione della persona nominata.
Questo significa che se il contratto è stato redatto per iscritto, anche che la dichiarazione di nomina della persona da nominare (del contraente occulto) e la sua accettazione non avranno effetto se non saranno state redatte in forma scritta.
Se una delle parti di un contratto di compravendita si è riservata la facoltà di designare la persona che acquisterà diritti e assumerà gli obblighi dello stesso, la designazione del contraente occulto dovrà essere trascritta, come nel contratto di compravendita, presso quella che era la conservatoria dei registri immobiliari insieme all’indicazione dell’accettazione da parte del designato, agli stessi effetti di pubblicità previsti per il contratto.
L’articolo 1404 del codice civile stabilisce che quando la dichiarazione di nomina del contraente occulto è fatta validamente, la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi che derivano dal contratto con effetto a partire dal momento nel quale il contratto fu stipulato.
Se la dichiarazione di nomina non è fatta validamente nel termine che la legge o le parti hanno stabilito, il contratto produrrà i suoi effetti tra i contraenti originari.
 
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