Procedure di gara: valutazione delle offerte e trasparenza

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Il termine fissato dall’Amministrazione per la presentazione delle offerte deve ritenersi inderogabile e non può essere disatteso,  questo anche nelle procedure selettive espletate nell’ambito di una trattativa privata. (Cons. Stato, Sez. V, 25/1/95, n. 130).
L’inosservanza circa le modalità di presentazione delle offerte implica l’esclusione dalla gara, quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse dell’Amministrazione appaltante o poste a garanzia della par condicio dei concorrenti ed anche se tali prescrizioni, ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, siano comunque pertinenti e congrue allo scopo perseguito. (Consiglio di Stato, Sez. IV, 20/11/98, n. 1619).
Particolarmente importante è la salvaguardia del principio della pubblicità delle operazioni concorsuali nell’aggiudicazione dei contratti della P.A.
La violazione di tale principio comporta l’invalidità dei relativi atti di gara, questo anche nel caso di mancata comunicazione da parte della Commissione esaminatrice dello spostamento della seduta fissata per lo svolgimento di una pubblica gara (Cons. Stato, Sez. V, 12/7/96, n. 855).
La commissione incaricata di valutare le offerte gode di ampia discrezionalità nell’espletamento delle proprie funzioni, pertanto tale attività è sindacabile esclusivamente sotto l’aspetto di un eventuale eccesso di potere, come manifesta illogicità ed irrazionalità evidenziabile dalle risultanze documentabili, essendo allora sufficiente, per escludere tale ipotesi, che dal verbale dei lavori risulti l’attribuzione non manifestamente irrazionale dei punteggi delle varie offerte. (Corte dei conti, Sez. Controllo Stato, 8/3/96, Deliberazione n. 52/96; Consiglio di Stato, Sez. V, 11/10/96, n. 1233).
La Commissione, infatti, può valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai tre elementi della qualità, dell’assistenza tecnica e del prezzo, assegnando a ciascuno di essi dei coefficienti numerici purché previsto esplicitamente nella lettera di invito alla gara (Corte dei conti, Sez. Controllo Stato, 30/11/94, Deliberazione n. 25/95). E’ necessario che la formula usata sia logica e congruente, in particolare, nel caso che preveda punteggi decrescenti per costi crescenti, dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:

Che la relazione “valore dell’elemento” – “punteggio” sia “continua”, nel senso che assegni sempre un punteggio ad un valore dell’elemento in esame, per quanto piccole siano le variazioni considerate;
Che detta relazione sia “monotona” e cioè assegni sempre punteggi decrescenti a valori crescenti dell’elemento considerato. (Cons. di Stato, Sez. VI, 3/3/99, n. 257).

Deve tenersi presente che nel caso in cui l’Amministrazione nello scegliere un’impresa effettui un invito plurimo alla presentazione di offerte, del quale le imprese invitate vengono poste reciprocamente a conoscenza, anche se il procedimento è denominato trattativa privata si ha una gara e la Pubblica Amministrazione indicente è tenuta al rispetto delle regole e dei principi generali in materia di procedure concorsuali (Cons. Stato. Sez. IV, 28/1/97, n.100).
In sede di aggiudicazione dei contratti a trattativa privata, l’Amministrazione che abbia posto norme limitative della propria potestà discrezionale nella fase di presentazione delle offerte e nelle modalità per la loro valutazione è tenuta, sotto pena di illegittimità del suo operato, di attenersi fedelmente e strettamente a tali norme.
In altre parole il bando di gara costituisce”lex specialis” per la procedura contrattuale interessata e la sua importanza è tale, unitamente alla lettera di invito, da non poter essere disapplicato neppure nel caso in cui talune delle regole in esso contenute risultassero non più conformi allo jus superveniens, salvo, naturalmente, l’esercizio del potere di autotutela, questo anche in considerazione della necessità di garantire la par condicio tra i concorrenti, che sulle regole fissate dal bando di gara hanno fondato i loro calcoli di convenienza e quantificato le offerte. (Corte dei conti, Sez. Controllo Stato, 19/3/87, deliberazione n. 1740; Consiglio di Stato, Sez. IV, 28/7/81, n. 662, Sez. IV, 28/1/77, n. 27 e Sez. V, 3/9/98, n. 591).
Una volta espletata la gara con l’apertura delle offerte, non può avvenire la correzione della lettera di invito senza che l’Amministrazione alteri i principi di imparzialità, trasparenza e certezza dei rapporti, potendo soltanto, in caso di riconosciuta inesattezza, procedere all’annullamento dell’intera gara e alla riformulazione del bando secondo il criterio da essa ritenuto legittimo. (Cons. di Stato, Sez. VI, 3/3/99, n. 257).
Principio fondamentale nella gara è la segretezza delle offerte, posta a presidio dell’effettività della concorrenza, infatti lo scambio di informazione fra concorrenti è da ritenersi in astratto elemento idoneo a turbare il regolare svolgimento della stessa. Pertanto, in caso di gara sarà opportuno che ciascuna offerta sia presentata in busta chiusa controfirmata sui lembi. (Corte dei conti, Sez. controllo Stato, 22/6/89, deliberazione 2147 e 28/3/91, deliberazione 78/91).
Occorre tenere presente che l’azione amministrativa la quale alteri le procedure incide sull’economicità e sulla trasparenza dell’azione amministrativa modificando nel rapporto processuale il ruolo delle parti riguardo alla prova del danno che in tal caso ricade sul convenuto (Corte dei conti, Sez. II, 13/6/94, n. 154).
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