Avviso di accertamento: l’impugnazione del destinatario assente
Avviso di accertamento: l’opposizione del destinatario assente
Con l’ordinanza n. 4049 dello scorso 20 febbraio, la Corte di Cassazione si è pronunciata con riguardo ad una fattispecie di destinatario assente dell’avviso di accertamento tributario. In particolare, i giudici di legittimità hanno chiarito le tempistiche per proporre impugnazione nell’ipotesi di mancata ricezione dell’avviso da parte del contribuente per temporanea assenza dal proprio domicilio. L’orientamento della Suprema Corte è stato confermato, in quanto, nel caso di specie, è stato affermato nuovamente che il dies a quo per proporre opposizione, decorre dall’undicesimo giorno successivo alla data dell’avviso di giacenza o, diversamente, a partire dall’undicesimo giorno dalla data del ritiro del plico presso l’ufficio postale, qualora il ritiro avvenga prima del termine per la maturazione della giacenza.
Nel caso sottoposto al vaglio degli Ermellini, il contribuente aveva ritirato il plico oltre il termine di giacenza, proponendo poi opposizione entro i successivi 60 giorni. Sia la Commissione provinciale che quella regionale rigettavano le doglianze del contribuente, dichiarando la tardività dell’opposizione. Invero, la notifica doveva considerarsi perfezionata al momento della compiuta giacenza. Dunque, a partire dal quel giorno iniziavano a decorrere i termini per la proposizione dell’opposizione.
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Il perfezionamento della notifica
Nell’ambito del ricorso per Cassazione, il contribuente sosteneva che il perfezionamento della notifica nei propri confronti coincideva con il momento del ritiro dell’atto presso l’Ufficio postale. Tuttavia, il ricorso veniva rigettato: la Suprema Corte confermava invero quanto già statuito dalle Commissioni tributarie. Precisamente, partendo dalla premessa che, nelle ipotesi in cui rientra il caso di specie, trova applicazione analogica l’art. 8 della Legge n. 890 del 1992, che disciplina le notifiche a mezzo posta eseguite dall’ufficiale giudiziario, i giudici di legittimità hanno ribadito che il dies a quo per l’opposizione, nel caso di mancato ritiro del plico prima della maturazione della compiuta giacenza, decorre a partire da quest’ultima. Diversamente opinando si lascerebbe di fatto alla discrezionalità del contribuente, la decorrenza dei termini di opposizione, senza alcuna certezza delle posizioni giuridiche; al contrario, il ritiro del plico a giacenza già maturata, non ha alcun rilievo, né giuridico né fiscale.
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