L’impresa e l’imprenditore

Il codice civile non da una definizione di impresa ma da una definizione di imprenditore.
La nozione di imprenditore è contenuta all’articolo 2082 rubricato proprio “imprenditore” e contenuto nel titolo II “del lavoro nell’impresa” del libro V “del lavoro” del codice civile.
L’articolo 2082 recita testualmente:
“è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
Dall’interpretazione della norma possiamo ricavare quali siano i requisiti essenziali perché si abbia la qualità di imprenditore in senso generale e quindi perché si possa essere titolari dell’impresa.
I requisiti sono:
-l’attività produttiva.
-L’organizzazione.
-L’attività economica.
-La professionalità.
L’attività produttiva:
l’impresa si compone di una serie di atti finalizzati alla produzione oppure lo scambio di beni o servizi, possiamo dire quindi che si tratti di un’attività produttiva di nuova ricchezza, la quale si rileva anche nell’attività di scambio che incrementa l’utilità dei beni spostandoli nel tempo oppure nello spazio.
L’attività di semplice godimento, cioè l’attività che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi
non è impresa.
L’organizzazione:
non si può avere attività d’impresa senza l’impiego coordinato dei fattori produttivi, cioè senza l’impiego di capitale e lavoro proprio oppure altrui.
L’imprenditore nello svolgere la sua attività crea un complesso produttivo, il quale complesso produttivo è formato da persone e da beni strumentali che possono essere macchinari, locali, materie prime, merci.
Questo aspetto è sottolineato dal legislatore quando qualifica l’impresa come attività organizzata, quando disciplina il lavoro e l’organizzazione del lavoro nell’impresa, quando disciplina e definisce all’articolo 2555 l’azienda come “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.
L’attività economica:
L’impresa è attività economica, e nella definizione dell’articolo 2082 l’economicità è richiesta in aggiunta allo scopo produttivo dell’attività.
Di conseguenza perché si abbia impresa è essenziale che l’attività produttiva sia portata avanti con metodo economico, secondo modalità che consentano almeno la copertura dei costi con i ricavi e rassicurino l’autosufficienza economica.
Altrimenti si avrebbe consumo e non produzione di ricchezza.
Non è imprenditore chi produce beni o servizi che vengono erogati gratuitamente, in questo caso si escluderebbe la possibilità di coprire i costi con i ricavi.
Perché si abbia attività economica non è però essenziale che essa sia caratterizzata anche dall’intento dell’imprenditore di conseguire un guadagno oppure un profitto personale, cioè lo scopo di lucro.
Di conseguenza questo non può essere considerato un requisito essenziale dell’attività di impresa.
La professionalità:
l’ultimo dei requisiti espressamente richiesti dall’articolo 2082 perché si abbia la qualità di imprenditore è il carattere professionale dell’attività.
Professionalità significa perciò esercizio abituale e non esercizio occasionale di una data attività produttiva.
Non è imprenditore chi compie un isolato acquisto e successiva rivendita di merci.
Non è imprenditore chi organizza un singolo servizio di trasporto oppure chi organizza un singolo spettacolo sportivo.
La professionalità non richiede però che l’attività imprenditoriale sia svolta in modo continuato senza che ci siano delle interruzioni.
Ad esempio per le attività stagionali come alberghi in località di villeggiatura, stabilimenti balneari, rifugi alpini, è sufficiente che gli atti d’impresa si ripetano costantemente secondo le cadenze proprie di quel tipo di attività.
Il requisito della professionalità non richiede neppure che l’impresa sia l’unica attività oppure la principale attività del soggetto.
È imprenditore anche il Professore oppure l’impiegato che gestisce un negozio oppure un albergo.
Da questo si deduce che è possibile anche il contemporaneo esercizio di più attività di impresa, ad esempio, si possono esercitare insieme l’impresa agricola e l’impresa commerciale da parte dello stesso soggetto.
Quindi per potere essere considerati imprenditori devono ricorrere tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 2082 del codice civile.
 
 
 
 
 
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