Crediti erariali: la prescrizione è sempre quinquiennale
Crediti erariali: quale termine di prescrizione se la cartella non viene impugnata?
La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi dei crediti erariali, in relazione al termine di prescrizione applicabile all’esercizio del credito. Precisamente, il caso riguarda l’ipotesi in cui non sia stata presentata, da parte del contribuente, opposizione alla cartella di pagamento. Con l’ordinanza n. 930 del 17 gennaio scorso, la sezione V della Suprema Corte ha confermato l’indirizzo già espresso in precedenza dalle Sezioni Unite (con la sentenza n. 23397/2016) secondo cui la mancata opposizione alla cartella di pagamento non comporta la conversione della prescrizione quinquiennale in prescrizione ordinaria decennale. L’unica eccezione è rappresentata dall’ipotesi in cui la sussistenza del credito sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato oppure con decreto ingiuntivo non opposto.
Il caso di specie giungeva in Cassazione proprio in quanto la Commissione tributaria regionale aveva rigettato il gravame del contribuente, eccependo che il credito erariale, non essendo stato opposto, era soggetto alla prescrizione decennale.
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La decisione dei giudici di legittimità
La Corte di Cassazione richiama il principio espresso dalle Sezioni Unite in relazione all’interpretazione da dare all’art. 2953 c.c. che prevede la conversione del termine di prescrizione. La Corte, pur riconoscendo la natura di atti amministrativi, alle cartelle con cui viene azionato il credito erariale, le quali pertanto non hanno attitudine a passare in giudicato, afferma che comunque tale circostanza non giustifica la conversione del termine prescrizionale, qualora la cartella di pagamento non sia impugnata dal destinatario. L’unico effetto riconducibile alla scadenza del termine per proporre impugnazione è, appunto, l’intervenuta decadenza dalla facoltà di impugnare. Non può dunque farsi applicazione dell’art. 2953 c.c. al caso; peraltro, diversamente operando, vi sarebbe un contrasto con la perentorietà del termine suddetto e il contribuente resterebbe esposto sine die all’azione dell’amministrazione pubblica.
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