Al Comandante del Corpo di Polizia municipale non possono essere attribuite funzioni di amministrazione attiva
La pronuncia del TAR Campania
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Napoli (sezione terza), con la sentenza del 24 novembre 2016, n.5463) ha ritenuto che al Dirigente Comandante del Corpo di Polizia municipale non possono essere attribuite dai regolamenti comunali funzioni di amministrazione attiva, consistenti nell’adozione di provvedimenti amministrativi, sia di contenuto negativo (diniego di autorizzazioni o concessioni), che di contenuto positivo (rilascio di provvedimenti ampliativi).
In caso contrario si determinerebbe la sovrapposizione di funzioni di autorizzazione e di vigilanza e controllo delle autorizzazioni rilasciate, con conseguente conflitto di interessi e lesione del principio di imparzialità, essendo la funzione di controllore attribuita allo stesso soggetto controllato.
Nella fattispecie sottoposta all’esame del Giudice amministrativo, la Società ricorrente- esercente attività di pubblicità- ha impugnato il provvedimento con cui il Comandante della Polizia municipale ha rigettato una richiesta di autorizzazione relativa a impianti pubblicitari, per contrasto con le nuove disposizioni del Piano generale degli impianti approvato dal Consiglio comunale.
Tra i motivi di censura ha dedotto l’incompetenza del Dirigente del settore Polizia municipale ad adottare atti di diniego e di annullamento o revoca delle autorizzazioni all’installazione degli impianti pubblicitari, essendo competente solo a verificare la compatibilità degli stessi alle disposizioni del Piano generale sulla pubblicità e al Codice della Strada.
Secondo il Giudice amministrativo, la commistione di funzioni, amministrative e gestionali e di vigilanza e controllo, in capo alla stessa figura dirigenziale confliggono con i principi elaborati dalla giurisprudenza formatasi in materia e con la legge quadro sull’ordinamento della Polizia municipale n. 65 del 1986, nonché con il recente orientamento dell’’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Conseguentemente, risulta fondato il vizio d’incompetenza sollevato dalla ricorrente, secondo cui il Comandante della Polizia municipale è competente solo ad accertare la compatibilità o conformità degli impianti pubblicitari alle prescrizioni del regolamento locale ovvero del Codice della Strada, non già ad adottare provvedimenti di autorizzazione o diniego all’installazione degli impianti o di annullamento degli stessi.
A tale proposito si è ritenuto che “La polizia municipale, una volta eretta in Corpo, non può essere considerata una struttura intermedia in una struttura burocratica più ampia, per esempio un settore amministrativo, né essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo di tale struttura. Ne deriva l’illegittimità, per violazione della l. n. 65 del 1986, recepita in Sicilia dalla l. reg. n. 17 del 1990, del provvedimento del comune che colloca l’istituito Corpo di polizia municipale all’interno di un’Area amministrativa” (T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. I, 13 aprile 2006 n. 589), e che “la polizia municipale è struttura organizzativa non dipendente da alcun “settore” e avente compiti e funzioni specifiche non riconducibili ad alcun settore” (T.A.R. Lazio – Latina, Sez. I, 4 novembre 2010 n. 1860).
Da tale ricostruzione giurisprudenziale, riguardante la collocazione del Corpo di Polizia municipale all’interno dell’organizzazione dell’Ente locale, consegue che al Comandante del Corpo stesso non possono essere attribuite funzioni di amministrazione attiva, consistenti, si ripete, nell’adozione di provvedimenti amministrativi, sia essi di contenuto negativo, quali il diniego di autorizzazioni o concessioni, sia essi di contenuto positivo, quali il rilascio di provvedimenti ampliativi.
Infatti, “E’ da escludere che possano essere attribuite all’organo di vertice della polizia municipale funzioni, come l’autorizzazione alla rivendita di riviste e giornali, proprie della ordinaria struttura burocratico-amministrativa comunale (v. art. 51 lett. f), l. 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni) e che, eventualmente, potrebbero, istituzionalmente, interessare la polizia municipale sotto il diverso aspetto operativo, di controllo o repressione di violazioni: detta attribuzione, dunque, è contraria a criteri di logica (applicabili dal giudice della legittimità), ai principi di buona amministrazione (di cui all’art. 97 cost. e, altresì al disegno organizzativo che trapela sia dalla l. 7 marzo 1986 n. 65 sia dall’art. 51, l. n. 142 del 1990)” (T.A.R. Molise, 7 marzo 2000, n. 42).
La pronuncia di secondo grado
Tale orientamento è stato espresso anche dal Giudice di secondo grado, secondo cui “Le competenze attribuite dall’ordinamento (artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e, nella specie, art. 6 della legge regionale 24 febbraio 1990, n. 20) al Corpo di Polizia municipale consistono, in misura assolutamente prevalente, in compiti di prevenzione e vigilanza sull’osservanza di norme e di regolamento nei settori di competenza comunale; di accertamento e di contestazione delle eventuali infrazioni; di adozione di provvedimenti sanzionatori. A queste attività di aggiunge l’espletamento di funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e, in determinate circostanze, di pubblica sicurezza” (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 agosto 1998, n. 1261).
Infine, anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto che “sussiste un’ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale, nel caso in cui al Comandante/Responsabile della Polizia locale, indipendentemente dalla configurazione organizzativa della medesima, sia affidata la responsabilità di uffici con competenze gestionali, in relazione alle quali compie anche attività di vigilanza e controllo” (A.N.A.C.- Sito web istituzionale – Orientamenti in materia di Anticorruzione – Orientamento n. 19 del 10 giugno 2015).
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