Perdita di chance: diritto al risarcimento anche del disoccupato

Chance: diritto al risarcimento riconosciuto al disoccupato vittima di sinistro
La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sul risarcimento per perdita di chance, riconoscendolo altresì in capo al disoccupato che sia rimasto coinvolto in un sinistro stradale (Cass. civ., ord. n.26850 del 14 novembre 2017).
La vicenda riguardava il caso di un disoccupato che subiva un sinistro, in qualità di terzo trasportato, riportando danni non patrimoniali. Riguardo al risarcimento di questi ultimi, nulla quaestio; diversamente, in sede di gravame, all’attore non veniva riconosciuto alcun danno patrimoniale, in quanto il medesimo non aveva offerto la prova di alcun impiego lavorativo, né la prova dei presupposti integranti una chance. Pertanto, è stato avviato il procedimento per Cassazione, nell’ambito del quale il ricorrente ha rilevato come la Corte d’Appello avrebbe dovuto, una volta riconosciuta un’invalidità permanente (quantificata al 25%), procedere alla quantificazione del danno patrimoniale, compreso quello da perdita di chance in via presuntiva.
Il danno patrimoniale futuro va liquidato in via equitativa
Invero, la circostanza per cui, al momento del sinistro, l’appellante non lavorasse, non escludeva che potesse configurarsi un danno futuro, in quanto i danni riportati ne avevano sicuramente alterato e, per certi aspetti, diminuito, le possibilità fisiche. Peraltro, la CTU svolta nell’ambito del procedimento di secondo grado, aveva rilevato, sulla base delle lesioni gravissime riportate, l’impossibilità dell’uomo di svolgere l’attività di geometra, professione per la quale era abilitato.
Nella pronuncia, la Suprema Corte precisa che tale danno è di carattere patrimoniale e deve essere distinto dal danno alla capacità lavorativa specifica, al quale si affianca quale danno alla capacità lavorativa generica, in quanto il ricorrente avrebbe riportato una riduzione significativa delle proprie abilità. Il risarcimento di tale danno spetta al giudice del merito, che potrà procedervi in via equitativa, ai sensi dell’art.1226 c.c.
La capacità lavorativa generica e quella specifica
Nella pronuncia può leggersi che “nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all’accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi.”
La liquidazione può essere quantificata sulla base di elementi presuntivi, ritenendo che il soggetto percepirà meno di quanto avrebbe percepito in assenza del sinistro. In tal senso, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice di secondo grado non abbia proceduto a tale valutazione presuntiva, neppure in termini di perdita di chance. Pertanto, per questo aspetto, la sentenza impugnata veniva cassata e rinviata alla Corte d’Appello in diversa composizione.

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