Appello: le Sezioni Unite sulla specificità dei motivi
La specificità dei motivi in appello: la pronuncia delle Sezioni Unite
Con sentenza n. 27199 depositata lo scorso 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla portata degli articoli 343 e 434 c.p.c., così come riformati dalla Legge n.134 del 2012, affermando che, è necessario che “l’impugnazione individui chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e con essi i relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato, ma dovendosi escludere, permanendo la natura di “revisio prioris instantiae” dell’appello, permanendo la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione.”
La riforma normativa del 2012
La legge n. 134 è intervenuta eliminando il riferimento all’esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici di appello, disponendo che l’atto di impugnazione contenga le indicazioni delle parti del provvedimento che si intendono modificare; la richiesta delle relative modifiche; infine, l’indicazione delle circostanze da cui dipende la violazione di legge contenuta nell’atto impugnato.
Il nuovo dato normativo è stato interpretato in modi diversi dalla giurisprudenza. In particolare, una prima tesi afferma che l’appellante non è tenuto a compiere le proprie doglianze ricorrendo ad una determinata forma; altra tesi, invece, richiede che l’attore offra una diversa e logica soluzione, da sostituire a quella compiuta dal giudice di prime cure. Infine, un ulteriore orientamento sostiene che chi appella deve altresì introdurre nel proprio atto una vera e propria parte argomentativa, in cui confuta il ragionamento e la ricostruzione operate dall’organo giudicante di primo grado.
Non è richiesto un progetto alternativo di sentenza
Le Sezioni Unite non rinvengono invece, alcun dubbio interpretativo sulle norma in esame. La ratio della riforma normativa risiedeva nella necessità di accelerare i tempi processuali, richiedendo alla parte che impugna di rispettare alcuni oneri formali, per rendere maggiormente agevole la lettura dell’impugnazione stessa. Per tale ragione, si richiede che l’appellante indichi non solo i punti della decisione che intende contestare, ma anche le argomentazioni (correlate) che vi sono a monte e che hanno condotto a quelle decisioni. La sanzione, in caso di mancata osservanza di tali disposizioni, è l’inammissibilità dell’impugnazione.
Quindi, l’appellante non deve redigere un progetto alternativo di sentenza o trascrivere l’atto impugnato, ma evidenziare le censure in punto di fatto e di diritto; del resto, l’appello si differenzia da un qualsiasi altro mezzo di impugnazione a critica vincolata, per cui chi impugna deve “solamente” enunciare con chiarezza le proprie censure, dimostrando di aver compreso le valutazioni compiute dal giudice di primo grado e motivando le ragioni delle modifiche richieste.
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