Risparmi, Banche & Diritti. Obbligazioni Cirio: la banca deve conoscere i rischi connessi ai prodotti finanziari che tratta e deve trasferire tale conoscenza ai clienti/investitori
Un risparmiatore acquista obbligazioni Cirio per € 141.030 presso la locale banca di credito cooperativo, ma si svela un pessimo investimento a causa dell’insolvenza della Società.
Il risparmiatore cita in giudizio la banca sostenendo di non aver ricevuto dalla stessa indicazioni adeguate sulle caratteristiche dei titoli e sui rischi dell’operazione. Chiede quindi che i contratti sottoscritti siano dichiarati nulli e che si accerti il grave inadempimento della banca con il conseguente risarcimento del danno.
Il Tribunale accoglie la domanda, ma la Corte d’Appello stravolge la sentenza di primo grado, affermando che spetta al risparmiatore/investitore provare il nesso causale tra la violazione della norma da parte dell’intermediario e il danno subito, tanto più alla luce:
– della dimensione locale della banca, che in quanto tale non poteva essere in possesso delle informazioni necessarie a prevedere l’insolvenza di Cirio
– dell’esperienza pregressa dell’investitore, che in passato aveva già acquistato titoli per oltre un milione di euro, e perciò non era certamente uno sprovveduto.
Contro la sentenza della Corte d’Appello l’investitore ricorre alla Corte di cassazione, che invece gli dà ragione e spiega che:
– l’intermediario finanziario (in questo caso una banca), nello svolgimento del suo servizio, deve rispettare precise norme di comportamento, stabilite nel Testo unico della finanza e nel Regolamento Consob, che gli impongono, tra l’altro, di raccogliere le informazioni necessarie sui prodotti finanziari e di trasferirle all’investitore, in modo che quest’ultimo sia sempre adeguatamente informato;
– le suddette informazioni devono riguardare tanto la conoscenza concreta del prodotto, quanto quella del mercato dove esso è collocato: a questo scopo può essere necessario acquisire parametri di valutazione come il rating (la solvibilità di chi emette i titoli) e l’offering circular (il prospetto informativo specifico relativo in particolare alla solidità dell’emittente, al rendimento, alle scadenze etc.);
– la banca si è limitata a consegnare al ricorrente il documento contenente l’indicazione dei rischi generali, delle informazioni di base, che dovevano essere colmate col contenuto concreto riferito allo specifico acquisto di prodotti finanziari, e così ha violato gli obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza imposti dalla normativa vigente;
– la dimensione locale dell’intermediario, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, non ha nessun rilievo, perché la banca non avrebbe dovuto proporre l’acquisto di titoli senza possedere le informazioni necessarie, la cui mancanza, quindi, si manifesta ingiustificata e colpevole.
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