730 modifiche ai bonus entro il 25 ottobre
730 modifiche, prossima scadenza al 25 ottobre
Entro il 25 ottobre prossimo sarà possibile inviare le modifiche al 730, già inviato, ma con degli errori. Già nel mese di giugno sarebbe stato possibile annullare il modello già trasmesso in via telematica e sostituirlo con uno nuovo. Ma non è tutto perso. Ancora oggi è possibile correggere gli errori, ma sempre rispettando una tempistica precisa. Entro la scadenza del 25 ottobre prossimo, il contribuente potrà provvedere da sè alla modifica; si potrà intervenire sia sul 730 precompilato che su quello predisposto da intermediari. In ogni caso, sarà possibile modificare la dichiarazione solo una volta.
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Correzioni a favore e contro il contribuente
Occorre distinguere l’ipotesi in cui l’errore comporti un vantaggio oppure uno svantaggio per il contribuente. Se la correzione determina un maggior credito oppure un minor credito, il contribuente può inviare, entro la scadenza del 25 ottobre, un modello integrativo, unicamente attraverso professionisti o enti abilitati (Caf). L’eventuale rimborso che spetta, sarà versato direttamente dal datore di lavoro entro il mese di dicembre. Alternativamente, il contribuente può presentare un modello redditi entro il 31 ottobre, anche in via autonoma, senza ricorrere a professionisti (si tratta della cosiddetta istanza correttiva nei termini). Altra possibilità è quella di presentare una dichiarazione integrativa “a favore”, entro il 30 settembre 2018.
In caso di correzione che comporta un maggior debito del contribuente, è ammessa la sola dichiarazione Redditi oppure la dichiarazione integrativa da presentare l’anno prossimo; non è possibile presentare nell’anno corrente un nuovo modello 730. Nel caso di correzione a sfavore del contribuente, il medesimo è tenuto a pagare contestualmente la maggiore imposta dovuta, comprensiva degli interessi e delle eventuali sanzioni.
L’errore dell’intermediario
Nel caso di errore compiuto dall’intermediario che ha compilato la dichiarazione, nulla potrà essere addebitato al contribuente. La responsabilità è dell’incaricato, sia per la maggiore imposta sia per le sanzioni e gli interessi, salvo che il dichiarante fosse in dolo o in colpa grave. L’errore può essere corretto con una dichiarazione di rettifica, trasmessa dal contribuente oppure dallo stesso intermediario, fino a quando il dato infedele non venga contestato.
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