Convivenza: nessun diritto sulla casa se il compagno muore

Il convivente che abita nella casa di proprietà del compagno non mantiene nessun diritto di detenzione sull’immobile dopo la morte del partner. L’abitazione deve invece tornare agli eredi legittimi del defunto, senza la possibilità di avanzare alcuna pretesa. È questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza 27 aprile 2017, n. 10377, che ha condannato una donna a rilasciare l’immobile nel quale aveva vissuto per anni assieme al compagno.
Vediamo allora nel dettaglio cosa prevede la legge e quali sono i diritti del convivente.
 
La casa va rilasciata in favore degli eredi
La sentenza della Cassazione ha disposto in maniera molto chiara in favore degli eredi del defunto proprietario della casa e ha obbligato la partner di quest’ultimo ad abbandonare l’immobile. Questo nonostante l’uomo e la donna convivessero more uxorio da quarantasette anni.
La donna aveva fatto ricorso in Cassazione, dopo essere già stata condannata in secondo grado, contro le pretese della moglie separata e della figlia del proprietario dell’immobile. La Suprema Corte, ribadendo la sentenza dell’Appello, ha sottolineato come moglie e figlia avessero diritto al pieno possesso della casa in quanto eredi legittime del defunto proprietario. Dopo la morte del compagno, invece, la convivente more uxorio ha perso il diritto di uso e detenzione dell’immobile.
Quali sono i diritti sulla casa dei conviventi?

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Vero è che, come sostenuto dalla ricorrente, la legge negli ultimi anni ha riconosciuto maggiori diritti ai conviventi e una maggiore tutela per le coppie non sposate. Particolare importanza in questo senso ha avuto la Legge Cirinnà (L. 20 maggio 2016, n. 76) per le unione civili e le convivenze di fatto.
Ed effettivamente quando cessa il rapporto di convivenza stabile tra due persone (anche nel caso di morte del partner titolare dell’abitazione) il convivente superstite che non risulta proprietario della residenza familiare non può essere sfrattato dall’oggi al domani. All’interessato va infatti riconosciuto un periodo di tempo transitorio necessario a trovare una nuova sistemazione e, secondo la Legge Cirinnà, il diritto a continuare a vivere nell’immobile per un periodo limitato proporzionale alla durata della convivenza.
Cassazione: il diritto continua solo “se perdura la convivenza”
Questo diritto, però, non implica in alcun modo che il convivente superstite possa usufruire della casa di proprietà del defunto per un periodo di tempo indefinito, o addirittura fino alla fine dei suoi giorni. Gli eredi legittimi del partner, come nel caso in questione, possono comunque imporgli di lasciare l’immobile dopo un determinato periodo. Specifica infatti la Cassazione che “la detenzione qualificata” del convivente non proprietario è esercitabile solo “in quanto perduri la convivenza more uxorio“.
Le possibili eccezioni a questa norma sono solo due:

il caso in cui il convivente superstite sia stato istituito coerede per disposizione testamentaria;
il caso in cui sia costituito un nuovo e diverso titolo di detenzione da parte degli eredi del proprietario.

 
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