Riflessioni a margine della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 giugno 2017
Con la sentenza del 14 giugno scorso, causa C-610/15, la Seconda Sezione della Corte di Giustizia europea è tornata ad occuparsi di proprietà intellettuale e, nello specifico, dell’interpretazione da adottare per la corretta definizione del principio della “comunicazione al pubblico”, così come previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, per cui “Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.”
La controversia in argomento prende le mosse dalla domanda avanzata presso il giudice nazionale dalla Stichting Brein, fondazione dei Paesi Bassi che protegge gli interessi dei titolari del diritto d’autore, nei confronti della Ziggo e della XS4ALL, fornitori di accesso a Internet, affinché venga loro ingiunto di bloccare i nomi di dominio e gli indirizzi IP della piattaforma di condivisione online The Pirate Bay (di seguito TBP).
A questo proposito, urge compiere un passo indietro, e sceverare analiticamente i “ruoli” dei protagonisti della vicenda: come anticipato, Ziggo e XS4ALL forniscono l’accesso a Internet ai propri abbonati, parte rilevante dei quali utilizza la piattaforma di condivisione TBP, un indice BitTorrent.
BitTorrent è un protocollo con il quale gli utenti (detti “peers”) possono condividere file: peculiarità del servizio consiste nel fatto che i file in questione sono divisi in piccole parti e quindi di più facile condivisione tra gli utenti.
Nel caso che ci occupa, TPB agisce come piattaforma di condivisione che provvede a indicizzare i file, in maniera che questi possano essere reperiti dagli utenti e le opere successivamente scaricate, frammento dopo frammento, sul computer dei “peers”, con l’ausilio di un software specifico, denominato “client bitTorrent”.
Il fulcro della controversia riguarda però il fatto che i file torrent proposti da TPB spesso rinviano ad opere protette dal diritto d’autore, per le quali i titolari del diritto in parola non hanno mai concesso la loro autorizzazione alla condivisione, da che l’azione a tutela proposta dalla Stichting Brein.
Nel procedimento di primo grado il giudice accoglie la richiesta dell’attrice, mentre la medesima è respinta in sede di appello; adita la Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), il massimo organo di legittimità olandese decide di sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte di Giustizia europea le seguenti questioni pregiudiziali: “Se si configuri una comunicazione al pubblico, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva [2001/29], ad opera del gestore di un sito Internet ove sul sito in parola non si trovano opere protette, ma esiste un sistema (…) con il quale vengono indicizzati e categorizzati per gli utenti metadati relativi ad opere protette disponibili sui loro computer, consentendo loro in tal modo di reperire e caricare e scaricare le opere protette”, e, qualora la prima questione debba essere risolta negativamente: “se gli articoli 8, paragrafo 3, della direttiva [2001/29] e 11 della direttiva [2004/48] consentano di emettere un’ingiunzione nei confronti di un intermediario ai sensi di tali disposizioni, ove siffatto intermediario faciliti attività illecite di terzi, come indicato nella prima questione.”
Intervenendo sulla vicenda, la Corte di Giustizia europea richiama in numerosi punti della sentenza quanto portato nella recente pronuncia del 26 aprile 2017, causa C-527/15, nella quale la Seconda Sezione si era già espressa in maniera affermativa rispetto alla riconduzione dell’attività di vendita di un lettore multimediale, nel quale erano preinstallate estensioni, disponibili su Internet, contenenti collegamenti ipertestuali a siti web liberamente accessibili al pubblico, sui quali erano state messe a disposizione del pubblico opere tutelate dal diritto d’autore senza l’autorizzazione dei titolari di tale diritto, nell’alveo della nozione di “comunicazione al pubblico”, come già in precedenza sviscerata.
Conformemente a quanto statuito in precedenza, la Corte di Giustizia europea ha ritenuto, anche in questo caso, che il concetto di “comunicazione al pubblico” debba essere necessariamente inteso in senso ampio e che la nozione stessa consta di due elementi cumulativi: quello dall’atto di comunicazione di un’opera (“(l’utilizzatore, nda)…quando interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso ad un’opera protetta, in particolare quando, in mancanza di questo intervento, tali clienti non potrebbero, o potrebbero solo con difficoltà, fruire dell’opera diffusa”) e la comunicazione di quest’ultima ad un “pubblico” (“un numero indeterminato di destinatari potenziali”).
Inoltre, facendo propria l’argomentazione logica sviluppata dall’Avvocato Generale Maciej Szpunar al paragrafo 50 delle conclusioni rassegnate dal medesimo, la Corte di Giustizia europea dichiara la responsabilità degli amministratori di TPB, perché “senza la messa a disposizione e la gestione da parte dei suddetti amministratori di una siffatta piattaforma, le opere in questione non potrebbero essere condivise da gli utenti, o, quantomeno, la loro condivisione su Internet sarebbe più complessa.”
Pertanto, la Seconda Sezione della Corte di Giustizia europea giunge infine ad affermare che anche “la messa a disposizione e la gestione, su Internet, di una piattaforma di condivisione che, mediante l’indicizzazione di metadati relativi ad opere protette e la fornitura di un motore di ricerca, consente agli utenti di tale piattaforma di localizzare tali opere e di condividerle nell’ambito di una rete tra utenti (peer-to-peer)” debba ritenersi compresa nella nozione di “comunicazione al pubblico”.
Una pronuncia, quella in oggetto, che si pone sul solco, sempre più consolidato, tracciato dal massimo organo giurisdizionale europeo sul tema e che prelude a nuovi arresti sul punto, che, ad avviso di chi scrive, si orienteranno verso un’ulteriore espansione dei limiti dell’applicazione del principio della “comunicazione al pubblico”, cosicché da garantire un elevato livello di protezione al diritto d’autore, simile a quello riconosciuto al diritto di proprietà, in ossequio rispetto a quanto emerge dall’articolato normativo della direttiva 2001/29/CE.
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