Risarcimento: non è l’importo irrisorio della causa che la rende più o meno fattibile

Non è l’importo irrisorio della causa che la rende più o meno fattibile. Anche la restituzione di 0,11 euro può essere impugnata.  Cassazione Civile, Sesta Sezione civile,  ordinanza n. 1925/2017
Un cliente fa causa a una nota società di telefonia per ottenere la restituzione di 0,11 euro per l’Iva erroneamente applicata sulle spese di spedizione di una fattura.
 
Il giudice di Pace di Vitulano ritiene fondata la domanda del consumatore e condanna la società a restituirgli l’importo. Il gestore telefonico impugna la sentenza davanti al tribunale di Benevento, che però dichiara inammissibile l’appello perché fatto contro una sentenza pronunciata in via equitativa e come tale non appellabile.
La società allora ricorre alla Corte di Cassazione. Il consumatore sostiene l’inammissibilità del ricorso della Società per mancanza di un interesse a promuoverlo in considerazione dell’infimo valore economico della controversia (pari a soli euro 0,11).
 
Di diverso avviso la Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza del tribunale, con le seguenti motivazioni:
-Le leggi processuali stabiliscono che il giudice di pace decida secondo equità le cause di valore inferiore ai 1.100,00 euro salvo quelle che riguardano i contratti conclusi con la sottoscrizione di moduli o formulari;
-tra le parti del giudizio è stato stipulato un contratto di fornitura di servizi telefonici mediante adesione del consumatore alle proposte del gestore e deve senz’altro essere ricompreso nella categoria di cui sopra, il giudice di pace quindi deve decidere secondo diritto e non in via equitativa;
-ha pertanto sbagliato il tribunale a ritenere non appellabile la decisione del Giudice di Pace di Vitulano.
Inoltre per la Cassazione non è condivisibile la tesi del consumatore sull’inesistenza dell’interesse della società ad agire per l’infimo valore economico ciò per i seguenti motivi:
– se l’interesse ad agire in giudizio sussiste nel primo grado del giudizio, che si è infatti concluso con la condanna alla restituzione dell’importo di euro 0,11, deve sussistere anche la sua impugnazione;
– oltretutto l’interesse del gestore del servizio telefonico ad agire nel giudizio va al di là dell’infimo valore della contesa; infatti la controversia tra un gestore di un servizio pubblico e l’utente potrebbe essere oggetto di class action, per la quale il legislatore non ha posto alcun limite di valore alle pretese dei consumatori che vi partecipano;
-poiché la class action non è obbligatoria e il consumatore può sempre agire singolarmente a chi decide di esercitare l’azione individuale invece di quella collettiva non può essere imposta una limitazione economica nelle sue pretese.
 
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