Intestazione fiduciaria di quote di S.A.S. e prova per testimoni

La decisione. Prima questione di diritto
Nella sentenza del 30 maggio 2017 il Tribunale di Torre Annunziata si è pronunciato in ordine all’ammissibilità della prova per testi relativa al carattere fiduciario dell’intestazione di quote sociali.
Nella fattispecie l’attore, accomandatario della società in accomandita semplice, ha citato in giudizio la moglie ( indicata nell’atto costitutivo della società come socia accomandante) al fine di ottenere l’accertamento del carattere meramente fiduciario dell’intestazione della sua quota sociale.
Ebbene il Tribunale, constatato che il carattere meramente fiduciario dell’intestazione costituisce patto contrario al contenuto di un contratto, quale quello societario, che si pretende stipulato in data coeva all’atto costitutivo della società, si pronuncia in merito all’inammissibilità della prova del patto attraverso la prova per testi.
A tal proposito, il Tribunale ha richiamato l’art. 2722 c.c., il quale sancisce che la prova testimoniale non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento.
Il giudice ha poi richiamato la fattispecie anche l’istituto della simulazione, posto che, se le affermazioni dell’attore fossero vere, l’atto costitutivo della società sarebbe un contratto diverso da quello effettivamente voluto dalle parti. Attraverso il richiamo della disciplina della simulazione, di cui all’articolo 1417 c.c., il Tribunale è pervenuto alle medesime considerazioni circa l’inammissibilità della prova per testi dell’atto dissimulato. Infatti la testimonianza è ammessa, in caso di simulazione, solo se con essa le parti vogliano far valere l’illiceità del contratto dissimulato, ma non è questa la contestazione che è stata mossa nel caso di specie.
Pertanto, alle luce delle argomentazioni svolte, l’unico strumento probatorio che il giudice ha ritenuto di ammettere è stato  l’interrogatorio formale, considerato che per esso non valgono le limitazioni probatorie di cui agli art. 2721 e seguenti c.c.
 
Precedenti giurisprudenziali
La Suprema Corte di Cassazione, prima sezione, conferma il percorso argomentativo esperito dal Tribunale di Torre Annunziata sulla scorta delle seguenti osservazioni: “in tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni del pactum fiduciae è sottratta alle preclusioni stabilite dall’art. 2721 cod. civ. e seguenti – sempre che non comporti, come invece avviene nella specie, il trasferimento di beni immobili, sia pure indiretto, attraverso il trasferimento della partecipazione a una società intestataria di immobili- soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, al fine di realizzare uno scopo ulteriore rispetto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, ma senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento; qualora, invece, il patto si ponga in antitesi con quanto risulta altrimenti dal contratto, la mera qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente a impedire l’applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento” (cfr.Cass. civ. sezione 1 n. 16992 del 1 agosto 2007; Cass. civile, sez. I, 26/05/2014, n. 11757).
 
Seconda questione di diritto
La sentenza in commento affronta anche una seconda questione, relativa all’accertamento del carattere di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto nei termini indicati dalla legge.
Nella fattispecie, l’attore ha asserito che si sarebbe formato un giudicato illegittimo, dato che il decreto ingiuntivo non era stato opposto tempestivamente a causa di un difetto di notifica dell’atto all’opponente.
In realtà, nel corso dell’istruttoria, è risultato che l’atto fu notificato ai sensi dell’art. 143 c.p.c. solo all’esito di numerosi e infruttuosi tentativi di notificazione esperiti a norma degli art. 139 e seguenti del codice civile, tentativi, quelli, resi inutili a causa della mancata comunicazione presso il Registro delle Imprese dell’avvenuto mutamento della sede sociale.
L’orientamento maggioritario in giurisprudenza sostiene che la notificazione ex art. 143 c.p.c. è consentita quando è ignota la residenza o dimora o domicilio del destinatario dell’atto e tale situazione non possa essere superata attraverso le indagini consentite con l’uso della ordinaria diligenza.
In effetti, nonostante il cambio di sede sociale non sia stato comunicato prontamente dal socio accomandatario, la notificante ha dato prova di essersi mossa con la dovuta diligenza al fine di far recapitare  il decreto al soggetto ingiunto.
Alla luce di ciò, il Tribunale ha concluso nel senso della incontrovertibilità dell’accertamento contenuto nel titolo non opposto e divenuto definitivamente esecutivo, così evitando di pronunciarsi circa lo status di socia accomandante della convenuta.
 
Conclusioni
La pronuncia in commento ha affrontato principalmente il problema dell’inammissibilità della prova testimoniale volta a provare patti contrari al contenuto di un contratto e coevi allo stesso, a tal scopo richiamando l’articolo 2722 c.c. che risolve la questione in quanto afferma che “la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea”.
Dunque, la norma non lascia alcun dubbio all’interprete circa la non esperibilità della prova per testi avente per oggetto il patto coevo e contrario al contratto societario.
 
Dott.ssa Giulia di Fiore
 
 
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